Cassazione Penale, Sentenza n. 10538/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo ex art. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 proposto da Cesare Pagano (detenuto al regime 41-bis), aveva disposto che l'Amministrazione consentisse, su richiesta, colloqui visivi mensili mediante videochiamata tra Pagano e due congiunti (il nipote Carmine Pagano e il genero Mario Riccio), anch'essi detenuti al regime 41-bis in istituti diversi. L'Amministrazione (rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato) aveva contestato la decisione sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato gli elementi di pericolo evidenziati nel parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli circa l'operatività del sodalizio criminale, l'apicale posizione di Cesare Pagano nel clan Amato-Pagano e la necessità di evitare contatti tra affiliati in un momento di criticità seguito a recenti operazioni di polizia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia effettuato un concreto e motivato bilanciamento tra il diritto all'affettività del detenuto e le esigenze di sicurezza, avendo oblit erato con motivazione apodittica le circostanze di pericolo attuali e concrete prospettate nel parere della DDA (posizione apicale del ricorrente, persistente operatività dell'associazione, recenti operazioni di polizia). La Corte ha inoltre censurato l'attribuzione di rilievo esclusivo ai colloqui telefonici pregresse e l'adozione di una "facoltà generalizzata" di colloqui audiovisivi coi congiunti 41-bis, rilevando che la circolare DAP del 2/10/2017 richiede indagine sulle esigenze di sicurezza e che modalità di controllo (ascolto/registrazione) non escludono sempre il rischio di trasmissione di informazioni.
Norme richiamate
L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 35-bis
Articolo richiamato come base procedurale per il reclamo del detenuto; utilizzato per inquadrare la competenza del Magistrato/Tribunale di sorveglianza a decidere sulle richieste di contatto del detenuto
Ordinamento penitenziario - art. 41-bis
Regime differenziato speciale volto a impedire contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale; la Corte conferma che la sottoposizione al 41-bis non esclude in linea di principio la possibilità di colloqui controllati, ma impone un bilanciamento rigoroso con le esigenze di sicurezza
Ordinamento penitenziario - art. 69, comma 6, lett. b)
Richiamato nella doglianza del ricorrente come riferimento ai limiti per la restrizione dei diritti; la Corte evidenzia che per negare i colloqui occorre un pregiudizio attuale e grave all'esercizio di un diritto soggettivo
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017
«eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» (art. 16.2, richiamato dalla sentenza)
La circolare dispone che le richieste di colloqui telefonici (o sostitutivi audiovisivi) vanno generalmente accolte salvo che il parere della DDA non indichi concreti e rilevanti elementi ostativi; la DDA ha ruolo non vincolante ma di segnalazione di esigenze di sicurezza che devono essere valutate concretamente dal giudice
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude in via di principio colloqui controllati tra detenuti legati da rapporti familiari, ma la loro autorizzazione richiede un bilanciamento concreto fra esigenze di affettività e di sicurezza
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, pur non vincolante, assume rilievo se indica "concreti e rilevanti" elementi ostativi: il giudice deve valutare tali elementi e motivare in modo specifico l'eventuale scarto
- La semplice assenza di criticità in colloqui telefonici precedenti non è di per sé sufficiente a escludere rischi; va valutato il contesto criminale complessivo e la possibilità di ricostituzione o riorganizzazione del sodalizio dopo operazioni di polizia
- Non è ammessa una "facoltà generalizzata" e automatica di svolgere colloqui audiovisivi con congiunti 41-bis: l'autorizzazione deve essere valutata caso per caso e motivata
- Modalità di controllo (ascolto, registrazione, interruzione) possono ridurre ma non necessariamente eliminare i rischi: se emergono pericoli attuali e concreti, le esigenze di sicurezza prevalgono anche rispetto ai colloqui audiovisivi
- In presenza di segnalazioni di operatività criminale e di ruoli apicali, il giudice deve operare un bilanciamento motivato e non meramente apodittico; in caso di motivazione carente, il provvedimento è annullabile e va rinviato per nuovo esame
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