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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17055/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Isernia che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Carmosino (ed adesione di Iannacito). Principali censure: 1) nullità del decreto ingiuntivo originario fondato su contratto di intermediazione (Immobiliare Centro s.r.l.) e invocazione della tutela consumeristica e della Direttiva 93/13/CEE: Iannacito sostiene di essere estranea al contratto e che il decreto ingiuntivo non può produrre effetti nei suoi confronti perché il giudice del monitorio non avrebbe valutato le clausole vessatorie; 2) vizi della procedura di vendita forzata, con contestazione dell'eccessività dei ribassi e del presunto raddoppio dei ribassi e mancata osservanza delle norme di vendita (richiamo al d.l. 83/2015 conv. n.132/2015 e norme del rito esecutivo); 3) esistenza di circostanze perturbatrici della vendita (acquirente abituale D'Auria, condotte rilevanti ai fini della sospensione ex art.586 c.p.c.) e richiesta di acquisizione di prove documentali relative all'acquirente, anche per la sua presunta pericolosità per l'ordine delle vendite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (riuniti). Sulla prima censura: la Corte conferma che, se il giudice del monitorio non ha esaminato la vessatorietà delle clausole, ciò non impedisce che il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione agli atti esecutivi riesamini la questione; tuttavia, quando la vendita forzata si è già conclusa e il trasferimento è intervenuto, i vizi del procedimento esecutivo anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario e non incidono sulla validità del trasferimento (richiamo ad art.2929 c.c. e giurisprudenza). Pertanto la mancata formazione del giudicato nei confronti di Iannacito non poteva invalidare l'esito traslativo già avvenuto e la parte aveva anche ricevuto parte del prezzo. Sulle censure relative ai ribassi e alla sospensione della vendita: esse sono risultate apodittiche, prive di adeguata allegazione e tardive (dovevano essere sollevate contro l'ordinanza che disponeva la vendita o i relativi provvedimenti antecedenti), e non sono state dimostrate circostanze concrete perturbatrici specifiche relative alla vendita in questione; le richieste istruttorie proposte sono state ritenute inadeguate e non pertinenti a provare le contestate perturbazioni. Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati infondati e rigettati. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente (liquidate in Euro 7.700,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge) e devono altresì assolvere l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come integrato.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE

    Tutela del consumatore contro clausole abusive; se il giudice del monitorio non ha valutato la vessatorietà, il controllo può essere riesaminato nella fase esecutiva/opposizione, ma il rimedio è limitato se il trasferimento è già intervenuto.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di preclusione del giudicato: la Corte ha precisato che la mancata opponibilità del decreto ingiuntivo verso chi non vi ha partecipato può essere riaperta ove manchi il controllo sulle clausole abusive, ma ciò non incide sull'acquirente dopo la vendita.

  • art. 2929 cod. civ.

    Principio per cui i vizi del processo esecutivo anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario; tutela della certezza degli acquisti alle aste giudiziarie.

  • art. 641 cod. proc. civ.

    Avvertimento nel decreto ingiuntivo: qui non conteneva informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto venire meno la possibilità di far valere la vessatorietà delle clausole, contribuendo al rilievo che il giudice dell'esecuzione può riesaminare la questione.

  • art. 586 cod. proc. civ.

    Disciplina della sospensione della vendita: la sospensione richiede circostanze perturbatrici concrete e specifiche rispetto alla singola vendita; meri indizi o genericità sull'acquirente non sono sufficienti.

  • artt. 571 e 591 cod. proc. civ.

    Norme sulla vendita esecutiva e modalità di aggiudicazione; le contestazioni sull'eccessività dei ribassi devono essere adeguatamente fondate e tempestive, e avversate nei termini e modi previsti.

  • d.l. n. 83/2015 conv. nella legge n. 132/2015

    Modifiche alla disciplina delle vendite esecutive: applicabili alle procedure in corso solo nei limiti stabiliti; non hanno inciso sulla vendita qui già disposta con la normativa previgente.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Motivi di cassazione invocati (vizi motivazionali, vizio di motivazione, errore di procedimento); la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito sufficiente e le censure non fondate.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 (comma 1 quater, introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la decisione di rigetto comporta l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Se il giudice monocratico che ha emesso un decreto ingiuntivo non ha valutato la vessatorietà di clausole contrattuali a tutela del consumatore, il controllo può essere sollevato anche nella fase esecutiva o nell'opposizione agli atti esecutivi; tuttavia, l'efficacia pratica di tale controllo è limitata se il trasferimento del bene si è già perfezionato.
  • I vizi del procedimento esecutivo anteriori all'ordinanza di vendita, salvo casi eccezionali, non sono opponibili all'aggiudicatario: la tutela della certezza delle compravendite giudiziarie prevale sulla riapertura illimitata dei rapporti processuali.
  • Le contestazioni sull'eccessività dei ribassi o su anomalie della vendita devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nell'atto e avversate nei termini (contro l'ordinanza che dispone la vendita o provvedimenti immediatamente antecedenti), altrimenti si considerano tardive.
  • Per ottenere la sospensione della vendita ex art.586 c.p.c. è necessario allegare e provare circostanze perturbatrici concrete e direttamente riferibili alla specifica procedura di vendita; mere generalizzazioni sulla condotta abituale dell'acquirente non sono sufficienti.
  • Le istanze istruttorie devono essere rilevanti e adeguatamente riferite alla procedura specifica; richieste documentali generiche o non direttamente pertinenti non giustificano l'ammissione o la sospensione.
  • In sede di Cassazione le censure devono essere fondate su errori di diritto o di motivazione evidenti e sufficientemente argomentati; la mancata comparizione delle difese non preclude comunque l'esame delle ragioni se sono infondate la decisione verrà confermata e seguiranno condanne alle spese.

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