Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2009. La società ricorrente, operatore estero, aveva impugnato la decisione della CTR del Lazio che, confermando la CTP di Roma, l'aveva ritenuta coobbligata al pagamento insieme al soggetto gestore italiano del rapporto di raccolta scommesse, nonostante la tesi difensiva secondo cui il suo ruolo sarebbe stato limitato a quello di soggetto estero operante tramite un centro elaborazione dati, senza assumere la responsabilità della scommessa e senza partecipare al presupposto impositivo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi, esaminati congiuntamente, tutti diretti a contestare la correttezza della tesi secondo cui anche il bookmaker privo di concessione sarebbe debitore dell'imposta per annualità anteriori al 2011 e, più in generale, a sostenere che la pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata avrebbe dovuto escludere la soggettività passiva della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, per l'annualità 2009, la disciplina applicabile - come interpretata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 2018 - non esclude la responsabilità del bookmaker privo di concessione, ma incide solo sulla posizione delle ricevitorie per i periodi anteriori al 2011. La Corte ha quindi confermato l'assoggettamento all'imposta della società bookmaker estera priva di titolo concessorio, evidenziando che il fatto imponibile consiste nell'organizzazione ed esercizio delle scommesse svolti sul territorio italiano e che la normativa non realizza una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il presupposto dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte lo legge in combinazione con la disciplina interpretativa sopravvenuta e con la pronuncia della Corte costituzionale per confermare, nel caso concreto, la soggezione del bookmaker privo di concessione per l'annualità 2009.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. b)
è norma interpretativa dichiarata costituzionalmente illegittima solo nella parte in cui, per le annualità antecedenti al 2011, assoggetta all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; la Corte ne limita gli effetti e ne valorizza la portata per i rapporti successivi al 2011.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. a)
richiamata come disposizione che, insieme all'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, definisce la soggettività passiva dell'imposta per il bookmaker, mantenuta ferma dal vaglio di costituzionalità.
Costituzione, art. 53
è il parametro costituzionale evocato dalla Corte costituzionale per dichiarare l'illegittimità della previsione solo per il periodo anteriore al 2011, in ragione dell'impossibilità di traslazione dell'imposta sulle ricevitorie in presenza di rapporti negoziali già cristallizzati.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisce la soggettività passiva delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità del bookmaker privo di concessione, che resta assoggettato al tributo se partecipa all'organizzazione ed esercizio delle scommesse.
- La nozione di fatto imponibile comprende l'attività di organizzazione del gioco e di raccolta/registrazione delle scommesse svolta sul territorio italiano, anche quando l'operatore principale abbia sede all'estero.
- La qualificazione della responsabilità tributaria va ricostruita in base alla struttura concreta del rapporto e alla disciplina legale applicabile nel periodo d'imposta considerato; per le annualità successive al 2011, la norma interpretativa costituisce parametro idoneo a incidere anche sui rapporti negoziali già in corso, consentendo la rimodulazione delle commissioni.
- Non sussiste discriminazione, ai fini dell'imposta unica, tra bookmaker nazionali ed esteri quando il tributo colpisce in modo uniforme tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
- La censura che pretenda di derivare l'esclusione del soggetto principale dall'imposta dall'incostituzionalità riferita alle ricevitorie è infondata se la pronuncia del giudice delle leggi ha lasciato ferma la posizione del bookmaker e ha colpito solo una specifica parte della disciplina per un limitato arco temporale.
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