Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della quota A, calcolata con il sistema retributivo, della pensione di anzianità spettante a un’iscritta alla cassa professionale dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza dal 1 maggio 2006. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla cassa con delibera del 7 giugno 2003, ritenendolo una modifica peggiorativa della posizione previdenziale già maturata e incompatibile con il principio del pro rata. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’applicazione del coefficiente sul presupposto della sua incompatibilità con il pro rata. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il coefficiente di neutralizzazione previsto dalle delibere della cassa del 2003 e dal regolamento del 1 gennaio 2004 non è soggetto al principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nel testo applicabile ratione temporis, ed è legittimo perché introdotto in modo non irragionevole nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla pensione di anzianità, reso compatibile con la prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per il nuovo esame del corretto calcolo della pensione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Il principio del pro rata, richiamato da tale disposizione, non impedisce l’introduzione del coefficiente di neutralizzazione previsto dalla cassa professionale per la quota retributiva delle pensioni di anzianità, quando esso sia inserito in una riforma non irragionevole del sistema di accesso alla prestazione.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
È menzionato solo come modifica successiva del testo dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, non applicabile al caso deciso.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale delle casse professionali, il principio del pro rata non esclude in assoluto interventi regolamentari che incidano sulla quota retributiva di pensioni di anzianità, se tali interventi si collocano in una complessiva modifica del regime di accesso alla prestazione e risultano non irragionevoli.
- Un coefficiente di abbattimento progressivamente decrescente in ragione dell’età può essere legittimamente applicato alla quota retributiva della pensione di anzianità, quando sia stato introdotto con delibere e regolamento della cassa nell’ambito di una riforma coerente del sistema pensionistico professionale.
- In sede di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito escluda l’applicazione di una disciplina previdenziale sulla base di una erronea lettura del principio del pro rata, disattendendo un orientamento consolidato della Cassazione.
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