Cassazione Penale, Ordinanza n. 23219/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, a seguito di sentenza del Tribunale, ha riformato la condanna limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in seguito a concordato ex art. 599-bis c.p.p. per reati relativi a ricettazione, detenzione illecita di munizioni e bossoli e detenzione/porto di una pistola semiautomatica clandestina con munizioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. per la mancata applicazione della giustizia riparativa; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., deducendo l'assorbimento del reato di detenzione delle munizioni in quello di porto e detenzione dell'arma e invocando la lieve entità. La Corte rileva che, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello circoscrive la cognizione ai soli capi o punti residui e impedisce di dolersi in cassazione dell'omessa o viziata motivazione sui motivi rinunciati; inoltre, la questione della giustizia riparativa è nuova perché non proposta in appello.
Norme richiamate
Il concordato in appello con rinuncia a uno o più motivi circoscrive la cognizione del giudice ai soli punti residui e impedisce di censurare in cassazione i motivi rinunciati.
Richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno delle censure motivazionali.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata applicazione della giustizia riparativa.
Nel concordato, la rinuncia ai motivi sulla responsabilità comporta che il giudice non debba motivare specificamente sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità, ove la questione attenga a motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a motivi di impugnazione sulla responsabilità limita il devolutum ai soli temi non rinunciati; conseguentemente, in cassazione non possono essere dedotti vizi concernenti i motivi abbandonati.
- Quando l'appellante rinuncia ai motivi che investono l'affermazione di responsabilità, il giudice di appello, nel recepire il concordato sulla pena, non è tenuto a una specifica motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la rinuncia presuppone la permanenza della statuizione di colpevolezza.
- Le questioni non prospettate nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, in particolare se attengono a istituti o percorsi deflattivi non richiesti al giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la proposta di censure estranee al thema decidendum devoluto al giudice di appello determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →