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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18708/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per fatti relativi a un veicolo di provenienza illecita, poi reimmatricolato e rivenduto. Con il primo motivo si censurava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per acquisire nuova documentazione ufficiale tedesca e la testimonianza di funzionari esteri, ritenuta decisiva ai fini della decisione. Con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla pretesa partecipazione attiva dell'imputato alle operazioni precedenti all'intestazione e al riciclaggio del veicolo. Con il terzo motivo si contestava la qualificazione giuridica della condotta come riciclaggio ex art. 648-bis c.p. anziché come ricettazione ex art. 648 c.p. Con il quarto motivo si denunciava la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo, cioè alla consapevolezza dell'origine illecita del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la prova richiesta non presentava i caratteri di decisività e rilevanza tali da incidere sull'intero ragionamento probatorio; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto il terzo motivo generico, poiché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese, mentre la Corte territoriale aveva già spiegato che la condotta era diretta a dissimulare la provenienza illecita del veicolo mediante documenti falsi; ha ritenuto il quarto motivo non consentito perché volto anch'esso a riproporre censure già respinte in appello e prive di specificità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen.

    La condotta è stata ritenuta integrare il riciclaggio perché finalizzata a ostacolare l'individuazione dell'origine delittuosa del veicolo mediante l'uso di documenti falsi e operazioni di reimmatricolazione.

  • art. 648 c.p.

    ricettazione ex art. 648 cod. pen.

    La difesa invocava una diversa qualificazione giuridica della condotta come ricettazione, ma la censura è stata ritenuta generica e infondata rispetto alla motivazione della Corte di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sul diniego di rinnovazione istruttoria è scrutinabile solo se la prova richiesta è realmente decisiva, cioè idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione della sentenza.
  • Quando vi sia doppia conforme, il sindacato di legittimità resta vincolato al devolutum e non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso che si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un confronto critico specifico con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La distinzione tra riciclaggio e ricettazione dipende, nel caso concreto, dall'idoneità della condotta a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza del bene; l'uso di documentazione falsa e operazioni dirette a schermare l'origine illecita del bene può integrare il riciclaggio.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica e completa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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