Cassazione Penale, Sentenza n. 50657/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei reati di estorsione e cessione di sostanza stupefacente dalla Corte di appello di Bari; con il ricorso per cassazione il difensore deduceva, principalmente, la violazione del diritto di difesa per aver svolto il processo con rito cartolare nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale e la contestuale istanza di rinvio per legittimo impedimento (l'istanza sarebbe stata illegittimamente ritenuta "aspecifica"). Venivano inoltre lamentate carenze motivazionali rispetto alle doglianze d'appello e la mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 c.p. e di motivazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente gli altri, constatando che il difensore aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale e l'istanza di rinvio per legittimo impedimento e che la decisione della Corte territoriale di procedere con il rito cartolare ha leso il diritto di difesa integrando una nullità generale a diritto intermedio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Bari per il prosieguo del procedimento. Il Pubblico Ministero aveva anch'egli chiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 140 del 2020
art. 23 d.l. n. 140 del 2020
La Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale, corredata da istanza di rinvio per legittimo impedimento e tempestiva, manifestava chiaramente la volontà di celebrare il processo in presenza; il diniego di tale modalità senza motivazione ha violato il diritto di difesa
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Norma rilevata in relazione al regime di contraddittorio scritto; la Corte ha valutato che, nonostante il ricorso al rito cartolare previsto da disposizioni emergenziali, la specificità e la tempestività della istanza difensiva imponevano la celebrazione in presenza
Richiamato dalle difese per ottenere un'attenuante; la Corte di Cassazione ha però ritenuto il motivo assorbito dalla nullità dichiarata e non ha provveduto a valutare nel merito la questione, essendo essa subordinata alla regolarità del procedimento
Richiamato in gravame per censurare la motivazione sulla quantificazione della pena; la Corte ha considerato questo motivo assorbito dalla fondatezza del primo motivo relativo alla lesione del diritto di difesa
Massime di principio
- Una richiesta difensiva tempestiva di trattazione orale, se accompagnata da istanza di rinvio per legittimo impedimento, va valutata seriamente dal giudice: qualora il giudice proceda lo stesso con rito cartolare senza motivare l'impossibilità di celebrare in presenza, ciò può integrare una violazione del diritto di difesa e una nullità grave.
- La mancata celebrazione del processo "in presenza" quando la difesa ha espressamente e tempestivamente richiesto tale modalità può determinare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio, con trasmissione degli atti a diversa sezione per il proseguimento del procedimento.
- Se un motivo di nullità incide sulla regolarità sostanziale del procedimento, la Corte di Cassazione può ritenere assorbite le ulteriori questioni di merito e non affrontarle nel merito fino a che il vizio non sia sanato o il procedimento nuovamente svolto.
- Per evitare censure, è consigliabile che la difesa formuli chiaramente, per iscritto e con evidenza temporale, la richiesta di trattazione orale e le ragioni del legittimo impedimento, e che almeno verbalmente rilevi l'eventuale opposizione in udienza quando compaiano atti che intendono procedere in forma cartolare.
- Le disposizioni emergenziali che consentono procedure 'cartolari' o scritte non escludono automaticamente il diritto alla celebrazione in presenza: il ricorso a tali modalità deve essere adeguatamente motivato e compatibile con il diritto di difesa.
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