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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 144/1989 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000. Ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva ritenuto insufficientemente motivato l’avviso Iciap per il 1996 relativo alla superficie dell’ambulatorio, elevata rispetto a quella dichiarata. Secondo il Comune, l’avviso indicava già la diversa metratura accertata e non doveva specificare le modalità, la data e l’oggetto concreto della misurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha stabilito che, ai fini della motivazione dell’accertamento Iciap, sono sufficienti l’indicazione dell’insediamento produttivo, della superficie imponibile, del settore di attività e della classe di reddito attribuita, purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Nel caso concreto l’avviso indicava la metratura diversa da quella dichiarata: non era necessario descrivere come, quando e su che cosa fosse stata effettuata la misurazione. L’effettiva dimensione della superficie e la congruità del metodo di misurazione riguardano invece il merito e devono essere valutate secondo le ordinarie regole sull’onere della prova. La Commissione regionale dovrà quindi svolgere un nuovo esame applicando tali principi; non è stata definita in questa sede la correttezza sostanziale della superficie accertata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 66/1989, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 144/1989

    Secondo l'orientamento di questa corte, in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (Iciap), il D.L. n. 66 del 1989, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 144 del 1989, nel prevedere che, in caso di omessa denuncia, il comune procede all'accertamento d'ufficio con avviso "motivato", nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati (e il termine di giorni sessanta per il pagamento), suppone soddisfatto l'obbligo della motivazione quando il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consistenti nelle ragioni giuridiche e anche nei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva.

    L’avviso è adeguatamente motivato quando rende conoscibili le ragioni giuridiche e i presupposti fattuali essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprenderne il contenuto e di contestarla.

  • D.L. n. 66/1989, art. 1

    In proposito gli elementi essenziali della motivazione dell'accertamento ai fini applicativi dell'Iciap, ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 1, sono l'indicazione dell'insediamento produttivo, la relativa superficie imponibile,' il settore ove si colloca l'attività svolta dal contribuente e la classe di reddito a quest'ultimo attribuita (v. Sez. 5" n. 14485-03).

    Per l’accertamento Iciap, gli elementi essenziali da indicare sono l’insediamento produttivo, la superficie imponibile, il settore dell’attività e la classe di reddito attribuita. Non è necessario aggiungere dettagli sulle modalità operative della misurazione quando la diversa superficie accertata è indicata.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dal Comune, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: risolve la questione applicando i principi sulla motivazione dell’accertamento Iciap.

Massime di principio

  • In un accertamento Iciap, la motivazione deve indicare gli elementi essenziali della pretesa: insediamento produttivo, superficie imponibile, settore dell’attività e classe di reddito attribuita.
  • Se l’avviso espone la superficie accertata e la contrappone a quella dichiarata, la mancata descrizione di quando e con quale metodo sia stata misurata non determina, di per sé, un vizio di motivazione.
  • La contestazione sull’effettiva consistenza della superficie o sull’attendibilità del metodo di misurazione riguarda il merito dell’accertamento, non la motivazione formale dell’avviso; va valutata sulla base delle ordinarie regole sull’onere della prova.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non equivalgono alla conferma della correttezza dell’importo o della superficie accertata: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi indicati.

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