Cassazione Penale, Ordinanza n. 24767/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 luglio 2024. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che la condotta contestata integrasse un'unica azione oppositiva nel medesimo contesto fattuale e non un concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando sia stata ravvisata la recidiva reiterata specifica, indice di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, sussiste concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma primo, c.p. quando, nel medesimo contesto fattuale, la violenza o minaccia sia diretta a opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile in presenza di recidiva reiterata specifica, considerata sintomo di maggiore pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza.
Nel medesimo contesto fattuale, la violenza o minaccia posta in essere per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio integra concorso formale di reati.
Il fatto di resistenza a pubblico ufficiale è richiamato come uno dei reati coinvolti nel concorso formale valutato dalla Corte.
Il fatto di lesioni è richiamato come altro reato oggetto della doglianza sul concorso formale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice abbia accertato una recidiva reiterata specifica, poiché tale dato è incompatibile con la valutazione di minima offensività e segnala una più marcata colpevolezza.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la presenza di più destinatari della violenza o minaccia, anche in un'unica sequenza fattuale, può dar luogo a concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma primo, c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a principi di diritto già consolidati e direttamente applicabili al caso concreto.
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