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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21413/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi in cui l'INPS era debitore esecutato e l'istituto bancario era terzo pignorato. A seguito dell'ordinanza di assegnazione, la banca emetteva un assegno circolare in favore del creditore procedente; il titolo, smarrito e poi ritrovato, non veniva incassato entro il termine triennale di prescrizione previsto per l'assegno circolare. La provvista confluita nel Fondo istituito dalla L. n. 266 del 2005 non veniva quindi più corrisposta al beneficiario. Il beneficiario agiva ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna della banca alla consegna di un nuovo assegno circolare o, in subordine, al pagamento dell'equivalente numerario, oltre al risarcimento dei danni. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 553 e 547 c.p.c. e dell'art. 1, comma 343, L. n. 266 del 2005, sostenendo che, scaduta la prescrizione dell'assegno, il soggetto legittimato a ottenere dal Fondo la restituzione della provvista fosse l'istituto bancario e che, comunque, il beneficiario potesse pretendere dalla banca il pagamento della somma o la riemissione del titolo. La Cassazione esamina anche la diversa prospettazione fondata sull'asserito inadempimento della banca all'ordinanza di assegnazione, ma rileva che il ricorrente già disponeva di un titolo esecutivo e non aveva indicato uno specifico interesse ad agire in cognizione per ottenere un ulteriore titolo di condanna.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza d'appello, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte afferma che, una volta decorso il termine triennale di prescrizione dell'assegno circolare, si estinguono i diritti cartolari del beneficiario verso la banca emittente; la sorte della provvista e l'eventuale rimborso dal Fondo ex L. n. 266 del 2005 attengono al rapporto tra banca e richiedente dell'emissione e non attribuiscono alcuna pretesa al beneficiario ormai privo di legittimazione cartolare. Inoltre, anche sotto il profilo dell'asserito inadempimento all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il creditore assegnatario era già titolare di un titolo esecutivo contro il terzo pignorato e non aveva allegato un concreto e specifico interesse ad agire in via di cognizione per ottenere una ulteriore condanna, sicché la domanda era comunque inammissibile o infondata per difetto di interesse ad agire. Conseguentemente il ricorrente viene condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal creditore per ottenere la condanna della banca

  • art. 84 R.D. n. 1736 del 1933

    il decorso del termine triennale di prescrizione dell'assegno circolare estingue i diritti cartolari del beneficiario verso l'emittente

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura; la Corte esclude l'interesse ad agire del beneficiario in cognizione quando è già munito di titolo esecutivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura; non conduce all'accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura; non incide sulla decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura; non incide sulla decisione

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione attribuisce al creditore assegnatario un titolo esecutivo contro il terzo pignorato per l'ipotesi di inadempimento

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla procedura esecutiva presso terzi

  • art. 1, comma 343, L. n. 266 del 2005

    istituisce il Fondo al quale confluiscono le somme relative ad assegni circolari prescritti; il rapporto con il Fondo non incide sul diritto del beneficiario ormai estinto

  • art. 1, comma 345-ter, L. n. 266 del 2005

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente dell'emissione

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di confermare il dispositivo della sentenza d'appello correggendone la motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La prescrizione dell'assegno circolare estingue i diritti cartolari del beneficiario verso l'emittente; una volta maturata la prescrizione, il beneficiario non può ottenere la riemissione del titolo né il pagamento della provvista dalla banca sulla base del rapporto cartolare.
  • La destinazione della provvista al Fondo previsto dalla legge per gli assegni non riscossi riguarda il rapporto tra banca e soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo e non attribuisce al beneficiario un autonomo diritto alla restituzione della somma.
  • Quando il creditore è già munito di un titolo esecutivo, l'azione di condanna in cognizione contro il medesimo soggetto è ammissibile solo se venga allegato uno specifico e concreto interesse ad agire, ossia una utilità giuridicamente apprezzabile non ottenibile mediante immediata esecuzione forzata.
  • L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ha natura di titolo esecutivo in favore del creditore assegnatario contro il terzo pignorato; in caso di inadempimento, la tutela tipica è l'esecuzione forzata, non la richiesta di un ulteriore titolo di condanna in assenza di un interesse ulteriore dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziTitolo esecutivoAssegno di credito
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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