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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23389/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di un contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura di un'autogrù. Nel giudizio di merito il convenuto aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale di Avellino. La società attrice ha proposto istanza di regolamento di competenza deducendo, con due motivi, che: (1) l'eccezione di incompetenza era incompleta ai sensi dell'art. 38 c.p.c., perché il convenuto non aveva contestato la competenza con riferimento a tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., omettendo in particolare ogni indicazione sul foro generale ex art. 18 c.p.c.; (2) il Tribunale di Lagonegro, con precedente ordinanza del 28 marzo 2018, aveva già definitivamente statuito sull'eccezione di incompetenza rilevandone l'incompletezza, sicché, non essendo stata impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., la questione non avrebbe potuto essere riesaminata.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha respinto, escludendo che il provvedimento del Tribunale fosse impugnabile con regolamento ex art. 42 c.p.c. perché non risultava una qualificazione inequivoca e decisoria della statuizione sulla competenza da parte del giudice. Ha poi accolto il primo motivo, rilevando che l'eccezione di incompetenza territoriale era incompleta: il convenuto aveva dedotto solo i fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c., senza spendere alcuna contestazione specifica sul foro generale della persona fisica ex art. 18 c.p.c., comprensivo sia della residenza sia del domicilio. Poiché nelle cause relative a diritti di obbligazione l'eccezione deve investire tutti i criteri concorrenti, l'eccezione è stata considerata come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lagonegro, rimettendo a quel giudice anche la decisione sulle spese del regolamento e indicando la necessità di riassunzione del giudizio nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    come sostituito dall’art. 45, comma 2, L. n. 69 del 2009

    L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta nella comparsa tempestiva e si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice ritenuto competente; nelle cause obbligatorie va formulata rispetto a tutti i criteri concorrenti di competenza.

  • art. 18 c.p.c.

    Nel caso di convenuto persona fisica, l'eccezione di incompetenza deve confrontarsi anche con il foro generale della residenza e con quello autonomo del domicilio.

  • art. 19 c.p.c.

    Va considerato tra i criteri concorrenti da contestare specificamente, ove pertinente.

  • art. 20 c.p.c.

    Nei diritti di obbligazione i fori speciali del forum contractus e del forum destinatae solutionis devono essere specificamente dedotti e contestati.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è esperibile avverso il provvedimento del giudice solo in presenza di una qualificazione decisoria della statuizione sulla competenza, espressa in modo assolutamente inequivoco e incontrovertibile.

  • art. 44 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni delle statuizioni sulla competenza.

  • art. 50 c.p.c.

    In caso di declaratoria di competenza di altro giudice, la causa deve essere riassunta nel termine perentorio previsto dalla norma.

  • L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2

    Ha sostituito l'art. 38 c.p.c. nella parte applicata dalla Corte.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale seguito per la trattazione del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale è ammissibile solo se investe tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti; una contestazione parziale o incompleta equivale a eccezione non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
  • Quando il convenuto è una persona fisica o una ditta individuale, la contestazione della competenza deve riguardare specificamente sia la residenza sia il domicilio, oltre agli eventuali fori speciali concorrenti, perché il domicilio costituisce un autonomo criterio di collegamento.
  • Il giudice non può rilevare d'ufficio profili di incompetenza non dedotti dall'eccezione tempestiva, se uno dei fori concorrenti non è stato efficacemente contestato.
  • Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è proponibile contro un provvedimento sulla competenza solo quando il giudice abbia manifestato in modo oggettivamente inequivoco l'intenzione di decidere definitivamente sulla questione di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCompravendita
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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