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Sentenza

Sentenza del 13/08/2019 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - emissione dell'atto impositivo - casi di particolare e motivata urgenza - L. n. 212/2000, art- 12, c.7

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al reddito di lavoro autonomo dell'anno 2008, con recupero di compensi non dichiarati, costi e imposte per complessivi euro 65.134,00. Tra i principali motivi ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. Ha inoltre contestato la decadenza dell'Ufficio, la legittimità e motivazione delle indagini finanziarie, l'utilizzo delle presunzioni bancarie, la riferibilità di conti intestati a terzi, il recupero di costi e l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto che l'emissione anticipata fosse giustificata dall'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello incidentale del contribuente e respinto quello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva la notifica dell'atto, ma illegittima la sua emissione prima del decorso dei 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'imminente scadenza del termine decadenziale non è stata considerata, da sola, una valida ragione di particolare e motivata urgenza, non avendo l'Ufficio dimostrato che il mancato rispetto del termine non dipendesse da propria incuria, negligenza o inefficienza. La Commissione ha inoltre confermato l'irrilevanza, ai fini dell'allegazione all'avviso, dell'autorizzazione interna alle indagini finanziarie e ha ritenuto giustificati alcuni movimenti bancari, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. L'avviso di accertamento è stato annullato integralmente e l'Agenzia è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale del contribuente. L'emissione anticipata dell'atto è ammessa solo in presenza di ragioni concrete, specifiche e adeguatamente motivate; la mera imminente scadenza del termine decadenziale non è sufficiente se l'Ufficio non prova che la situazione non sia stata determinata da propria incuria, negligenza o inefficienza.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La presunzione relativa alle movimentazioni bancarie è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "o compensi".

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i prelievi bancari ingiustificati non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati, poiché tale presunzione è irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva impedisce di fondare la pretesa fiscale su una presunzione priva di adeguata correlazione logica tra il prelievo effettuato dal professionista e la produzione di reddito professionale.

  • Costituzione, art. 3

    La presunzione dei prelievi come compensi è stata ritenuta lesiva anche del principio di ragionevolezza, perché presume arbitrariamente che il denaro prelevato dal lavoratore autonomo sia reinvestito nell'attività e generi reddito.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui estendeva ai compensi dei professionisti la presunzione relativa prevista per i prelievi bancari.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanze n. 2183/2019 e n. 8654/2019

    Richiedono all'Amministrazione, che invochi l'urgenza per emettere l'atto prima dei 60 giorni, una prova specifica dell'assenza di responsabilità organizzativa o comportamentale dell'Ufficio nella maturazione dell'urgenza.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni dal processo verbale è normalmente illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri ragioni di particolare e motivata urgenza concrete e non riconducibili a propria negligenza o ritardo organizzativo.
  • La sola imminente scadenza del termine decadenziale per notificare l'accertamento non costituisce automaticamente una valida ragione d'urgenza. L'Ufficio deve spiegare e provare perché non abbia potuto procedere prima.
  • Il termine di 60 giorni serve a garantire un effettivo contraddittorio: la sua violazione incide sulla validità dell'atto impositivo e può comportarne l'annullamento.
  • Per i professionisti, i prelievi bancari ingiustificati non possono essere presunti automaticamente come compensi non dichiarati. I versamenti, invece, possono conservare efficacia presuntiva, salvo prova contraria o giustificazione documentale del contribuente.
  • Le autorizzazioni alle indagini finanziarie sono atti interni e, secondo la decisione, non devono necessariamente essere allegate all'avviso né essere specificamente motivate verso il contribuente, salvo diverse specifiche carenze dell'accertamento.
  • La produzione di documenti, fatture o altri elementi idonei a spiegare i singoli movimenti bancari è essenziale per superare le presunzioni fiscali e delimitare la pretesa tributaria.

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