Sentenza del 13/08/2019 n. 4838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avvisi di accertamento - Omessa presentazione degli Unici - Operazioni bancarie e documentazione allegata - Studio associato - Continui pagamenti in contanti non giustificati - Implicita autonoma organizzazione ai fini IRAP - Responsabilità del contribuente per il pagamento delle imposte dovute - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava l'omessa presentazione delle dichiarazioni Unico, le risultanze delle operazioni bancarie e numerosi pagamenti in contanti qualificati come differenze di cambio di assegni a favore dei clienti. Il contribuente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare il quantum effettivamente dovuto ai percettori; le dichiarazioni di terzi avevano valore meramente indiziario e non erano sufficienti, in assenza di idonea attestazione da parte di un pubblico ufficiale. Inoltre, l'esercizio della professione tramite studio associato è stato ritenuto implicitamente dotato di autonoma organizzazione ai fini IRAP. Quanto all'omessa dichiarazione, l'incarico conferito a un intermediario inadempiente non esclude la responsabilità del contribuente per il pagamento delle imposte; può invece incidere sulle sanzioni se l'omissione dell'intermediario è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
La decisione
Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sono state sostanzialmente confermate. I pagamenti in contanti non documentati sono stati considerati non giustificati e lo studio associato è stato ritenuto assoggettabile a IRAP senza necessità di un autonomo accertamento concreto dell'organizzazione. Il contribuente resta responsabile delle imposte dovute anche quando la dichiarazione è stata omessa dall'intermediario incaricato. Le sanzioni per omessa presentazione dell'Unico possono essere disapplicate soltanto qualora il comportamento omissivo del professionista sia stato denunciato all'autorità giudiziaria, configurandosi una possibile causa esimente limitata alle sanzioni.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 32
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, nell'accertamento, i dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni bancarie, ponendo sul contribuente l'onere di fornire una giustificazione analitica e documentata delle operazioni contestate.
d.lgs. n. 446/1997, disciplina IRAP
L'attività professionale esercitata in forma associata è stata ritenuta, secondo l'orientamento richiamato, implicitamente dotata di autonoma organizzazione e quindi soggetta a IRAP, senza necessità di verificare ulteriormente la concreta struttura organizzativa.
Cass. n. 25291/2017
Le dichiarazioni di terzi utilizzate per giustificare movimentazioni finanziarie hanno valore soltanto indiziario e risultano idonee solo se assistite da ulteriori elementi probatori, in particolare da un'attestazione di pubblico ufficiale.
Cass. n. 19431/2018
Conferma l'assoggettamento a IRAP dello studio associato, considerando implicita l'autonoma organizzazione derivante dall'esercizio associato della professione.
Corte costituzionale n. 288/2014
È richiamata in relazione alla responsabilità del contribuente per gli obblighi dichiarativi e alle condizioni che possono rilevare ai fini dell'esclusione o riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie e i pagamenti in contanti devono essere giustificati con documentazione precisa, idonea a dimostrare sia il beneficiario sia l'importo e la causale dell'operazione; la mera indicazione dei percettori o dichiarazioni informali non è normalmente sufficiente.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e tracciabile, non una ricostruzione generica o basata esclusivamente su dichiarazioni di terzi.
- L'esercizio di un'attività professionale in forma associata può comportare l'assoggettamento a IRAP per la presunzione o implicita sussistenza dell'autonoma organizzazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- Il contribuente rimane responsabile della presentazione della dichiarazione e del pagamento delle imposte anche se ha incaricato un commercialista o altro intermediario; l'errore o l'omissione dell'intermediario non trasferisce automaticamente tale responsabilità.
- La condotta dell'intermediario può costituire causa esimente principalmente per le sanzioni, non per l'imposta dovuta, e occorre normalmente dimostrare di aver denunciato l'omissione all'autorità giudiziaria.
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