Sentenza del 13/08/2019 n. 995 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - indicazione del responsabile del procedimento - necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento e il relativo ruolo, contestando la duplicazione della pretesa tributaria, l'omessa o generica indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella, nonché, in subordine, la debenza dei compensi di riscossione. La questione decisiva ha riguardato l'indicazione del responsabile del procedimento: secondo la contribuente, il riferimento generico al direttore dell'ufficio o a un suo delegato non consentiva di individuare la persona fisica che aveva concretamente seguito la pratica.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato nulli sia la cartella di pagamento sia il ruolo, ritenendo insufficiente l'indicazione generica del funzionario apicale e applicabile la sanzione espressa della nullità prevista dall'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 249 del 2007. Ha inoltre ordinato il rimborso delle somme eventualmente versate dalla società per quelle causali e condannato Equitalia e Agenzia delle entrate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-ter
prevede espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell'atto
La norma è stata interpretata nel senso che la cartella deve indicare in modo concreto e individualizzato la persona fisica responsabile del procedimento. Non è sufficiente una designazione generica del direttore dell'ufficio o di un delegato indicato impersonalmente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lettera a), Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento
La disposizione impone agli atti della riscossione di fornire al contribuente informazioni idonee a individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.
Legge n. 241 del 1990, art. 5, commi 1 e 2
Fino a quando non sia effettuata la designazione ... è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente
La difesa dell'amministrazione ha invocato la regola suppletiva secondo cui, in mancanza di designazione, il responsabile sarebbe il funzionario preposto all'unità organizzativa. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto tale riferimento non sufficiente a eludere l'obbligo speciale di indicazione individuale previsto per la cartella.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
È stato richiamato dall'Agenzia delle entrate per giustificare la precedente iscrizione a ruolo provvisoria effettuata in pendenza del giudizio tributario.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce espressamente che l'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità, l'atto deve contenere un'indicazione nominativa e concreta, non un riferimento generico all'ufficio, al direttore o a un delegato impersonale.
- La ratio dell'obbligo è consentire al contribuente di conoscere la persona fisica che ha effettivamente seguito la pratica e di potersi rivolgere direttamente a essa per informazioni o chiarimenti.
- In situazioni analoghe, l'omessa o generica indicazione del responsabile può costituire un vizio invalidante della cartella e, secondo l'orientamento espresso in questa sentenza, anche del ruolo collegato.
- La contestazione della cartella deve distinguere i vizi imputabili all'ente impositore da quelli propri dell'agente della riscossione; tuttavia, se il vizio riguarda un requisito formale essenziale dell'atto notificato, può incidere direttamente sulla validità della cartella.
- L'annullamento della cartella per un vizio formale non equivale necessariamente all'inesistenza del debito tributario sostanziale: l'amministrazione può, nei limiti della legge e della prescrizione, procedere mediante un atto validamente formato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ago 2019Sentenza del 13/08/2019 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 ago 2019Sentenza del 13/08/2019 n. 999 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 ago 2019Sentenza del 13/08/2019 n. 4830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 13 ago 2019Sentenza del 13/08/2019 n. 4838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 ago 2019Sentenza del 12/08/2019 n. 1072 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 14 ago 2019Sentenza del 14/08/2019 n. 4860 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →