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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/05/2022 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha revocato l'indulto a lui concesso con ordinanze del Tribunale di Paola del 29/02/2008 e del 04/05/2010. La revoca è stata disposta in ragione dell'intervenuta cognizione di due ulteriori condanne definitive: 1) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17/02/2015, irrevocabile il 20/04/2016, a pena di 5 anni e 5 mesi per il delitto ex art. 216 legge fallimentare (fatto accertato il 18/03/2008); 2) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 26/02/2018, irrevocabile il 12/07/2018, a pena di 2 anni per il delitto ex art. 368 c.p. (fatti dal 15/12/2007 al 03/04/2008). Nel ricorso il difensore ha sostenuto: a) che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scomputare la pena oggetto di una precedente ordinanza di indulto poi revocata; b) che vi sarebbe stata violazione del giudicato in executivis, atteso che alla data della seconda ordinanza di concessione dell'indulto il giudice dell'esecuzione avrebbe già potuto conoscere l'esistenza di precedenti ordinanze di indulto che avrebbero superato la pena massima indultabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito processuale, ha ritenuto il primo argomento manifestamente infondato perché la determinazione della pena da eseguire dopo la revoca dell'indulto non era oggetto del provvedimento impugnato; il secondo argomento è stato ritenuto inammissibile perché non attinente al contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha revocato l'indulto in conseguenza dell'intervenuta di due ulteriori condanne per reati commessi entro il termine di cinque anni previsto dalla legge n.241/2006. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della l. 31 luglio 2006, n. 241

    La revoca dell'indulto può essere disposta se intervengono ulteriori condanne per reati commessi entro il quinquennio indicato dalla legge; la presenza di tali condanne può costituire causa ostativa alla permanenza del beneficio

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa

    Il giudice, dichiarando inammissibile il ricorso, può porre a carico del ricorrente le spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • La possibilità di revoca di un indulto può fondarsi su condanne sopravvenute che rientrino nel perimetro temporale stabilito dalla norma che disciplina l'indulto (qui: cinque anni dalla entrata in vigore della legge); occorre verificare la data dei fatti e l'irrevocabilità delle sentenze
  • In un ricorso contro l'ordine di revoca dell'indulto è necessario confrontarsi con il contenuto del dispositivo e della motivazione del provvedimento impugnato: argomenti che non incidono direttamente su detta motivazione o sul dispositivo (es. contenziosi sulla determinazione della pena dopo la revoca) risultano inammissibili
  • La deduzione di una violazione del giudicato in executivis richiede che il ricorrente dimostri un effettivo collegamento fra la pretesa antigiuridicità e il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato; non è sufficiente la mera prospettazione di una possibile conoscenza di elementi ostativi in momenti precedenti
  • Chi impugna deve proporre censure pertinenti e dirette a quanto effettivamente deciso dal giudice dell'esecuzione; questioni estranee al provvedimento o concernenti atti successivi di quantificazione della pena vanno proposte nei corretti rimedi o procedimenti
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare la fondatezza prospettica del ricorso prima di proporlo

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