Cassazione Civile, Ordinanza n. 06316/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La Corte non è entrata nel merito delle censure proposte, perché la rinuncia ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1192/2020 della Corte d'appello di Torino. Tuttavia, prima della trattazione in camera di consiglio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha verificato che ne derivasse l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
disciplinando la rinuncia al ricorso, consente l'estinzione del giudizio quando la parte ricorrente vi abbia validamente rinunciato.
consente di dichiarare estinto il giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia validamente dichiarata dal ricorrente, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia è una conclusione processuale che prescinde dalla fondatezza o infondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
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