Cassazione Penale, Ordinanza n. 33499/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22 ottobre 2025, depositando anche una memoria difensiva tempestiva. L'unico motivo deduceva genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso non indicava specificamente la norma asseritamente violata, né individuava puntualmente, per ciascun profilo, il vizio motivazionale denunciato e le parti della motivazione censurate. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di quelle già proposte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lettera c), c.p.p. Ha ritenuto generiche e cumulative le censure relative alla violazione di legge e ai vizi della motivazione, nonché non confrontate con la motivazione della sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico; la censura deve indicare con precisione la violazione denunciata e confrontarsi con la decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che deduca genericamente la violazione di legge senza indicare la specifica norma asseritamente violata.
- È inammissibile il motivo che denunci cumulativamente e in modo promiscuo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza individuare il singolo vizio dedotto per ciascun profilo e senza richiamare puntualmente le parti della motivazione censurate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce pedissequamente censure già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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