Sentenza n. 10525/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 21/7/2020 n. 8517, corretta con successiva ordinanza 15/12/2020 n. 13552.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8517/2020, corretta con ordinanza n. 13552/2020, relativa al pagamento di spese di lite e accessori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8517 del 21 luglio 2020, corretta con ordinanza n. 13552 del 15 dicembre 2020. La sentenza presupposta aveva imposto al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a un decreto della Corte d'Appello di Roma, che aveva liquidato in favore del ricorrente, quale difensore antistatario, euro 350,00 per spese di lite oltre agli accessori di legge. Il ricorrente ha dedotto l'omesso pagamento delle spese liquidate, degli accessori e degli interessi legali, comprese le spese forfettarie, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Il TAR ha rilevato che il medesimo ricorrente aveva già proposto un analogo giudizio, iscritto al n. 2260/2026 e definito con sentenza n. 10022 del 29 maggio 2026, avente il medesimo oggetto sostanziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione del divieto di ne bis in idem. Il giudizio precedente e quello esaminato riguardavano la stessa sentenza da ottemperare e la medesima pretesa esecutiva, concernente il pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e degli interessi. Secondo il Collegio, il ne bis in idem ricorre quando nei due giudizi vi è identità degli elementi identificativi dell'azione, anche con riferimento a provvedimenti diversi ma strettamente consequenziali e inerenti al medesimo rapporto, se fondati su identici motivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza esame nel merito della pretesa esecutiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, per euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
eventuale avviso ex art. 73 c.p.a. della sussistenza di una causa di inammissibilità
Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile causa di inammissibilità emersa d'ufficio.
La controversia è stata proposta come giudizio di ottemperanza, ma il testo non richiama espressamente la disposizione nel corpo della motivazione.
L. 24/3/2001
Il decreto della Corte d'Appello di Roma, alla cui esecuzione era tenuto il Ministero, è indicato come decreto ex L. 24/3/2001; il testo non specifica ulteriormente la disposizione applicata.
Massime di principio
- È inammissibile per violazione del ne bis in idem un secondo giudizio di ottemperanza che riproponga, tra le medesime parti, la richiesta di esecuzione della stessa sentenza e la medesima pretesa esecutiva, anche relativamente a spese, accessori e interessi.
- Ai fini del ne bis in idem, l'identità oggettiva dei giudizi sussiste quando coincidono gli elementi identificativi dell'azione e la domanda è fondata sui medesimi motivi; il divieto può operare anche rispetto ad atti diversi purché strettamente consequenziali e riferiti al medesimo rapporto.
- La violazione del ne bis in idem comporta la declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso, senza necessità di esaminare nel merito la pretesa di ottemperanza.
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