Cassazione Penale, Ordinanza n. 04944/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo relativo alla dosimetria della pena, anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche invocate. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non specifica gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e non consente di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata. Inoltre, la sentenza di merito risulta aver già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, sicché la doglianza si rivela anche priva di concreta consistenza rispetto al contenuto della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla genericità del motivo, ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che inconferente rispetto alla motivazione della sentenza di appello che aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la doglianza che non indica gli elementi posti a base della censura è generica e non consente il sindacato del giudice dell'impugnazione.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limiti a contestare in modo generico la dosimetria della pena senza indicare specificamente gli elementi fattuali o giuridici che rendono erronea la valutazione del giudice di merito.
- La censura sulla quantificazione della pena deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare puntualmente perché essa sarebbe illogica o illegittima; altrimenti non è idonea a sollecitare il controllo di legittimità.
- La deduzione relativa alle circostanze attenuanti generiche è priva di interesse o comunque infondata se dagli atti risulta che tali attenuanti siano già state riconosciute nella massima estensione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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