Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione doganale aveva richiesto il recupero di accise sull'energia elettrica fornita per l'anno 2010 e vettoriata nella provincia di Catanzaro, per l'importo di euro 14.718,13. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e il gravame era stato rigettato dalla CTR Calabria. In Cassazione la società proponeva ricorso con sei motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. Poiché la rinuncia non risulta accettata dai contraddittori costituiti, la Corte ha qualificato la vicenda come sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando il venir meno della controversia sottostante, e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza, la Corte esclude l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se non accettata dai contraddittori costituiti, determina una sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando la controversia viene meno per effetto della rinuncia della parte ricorrente, la Corte può compensare le spese di lite in ragione dell'assenza di una soccombenza sostanziale.
- Ai fini del contributo unificato aggiuntivo, l'inammissibilità sopravvenuta per rinuncia non è equiparata alla soccombenza.
Come è indicizzato
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