Cassazione Civile, Ordinanza n. 15883/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e, richiamando gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata pronuncia nel merito dei motivi di ricorso, che sono rimasti assorbiti dalla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione del diniego di rimborso della tassa di concessione governativa relativa all'impiego di apparecchiature terminali e al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. La domanda di rimborso era stata respinta in primo grado; la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. La società contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a undici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Norme richiamate
La rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo quando interviene nelle forme previste.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare la chiusura del giudizio di legittimità secondo le regole processuali richiamate.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo e regola le spese.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, ove validamente proposta nel corso del processo di cassazione, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite secondo la disciplina processuale applicabile.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, resta priva di decisione ogni questione di merito dedotta con il ricorso.
Come è indicizzato
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