Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36531/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Nel procedimento a carico di più imputati, relativo a reati tributari connessi, il Tribunale di Modena, in sede di riesame reale, con provvedimento del 20 aprile 2026 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Parma. Aveva individuato come reato più grave quello previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma, non essendo noto il luogo di emissione, aveva applicato i criteri suppletivi del codice di procedura penale, facendo riferimento alle dichiarazioni IVA presentate a Collecchio. Il GIP del Tribunale di Parma, con provvedimento del 4 maggio 2026, ha sollevato conflitto negativo, condividendo la connessione e l’individuazione del reato più grave, ma sostenendo che dovesse applicarsi il criterio speciale dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che attribuisce la competenza al giudice del luogo di accertamento del reato, individuato nel caso concreto in Modena.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto negativo dichiarando competente per territorio il Tribunale di Modena e disponendo la trasmissione degli atti. Ha rilevato che i giudici in conflitto concordavano sulla connessione e sull’individuazione del reato più grave nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Quando, nell’applicazione dell’art. 16, comma 1, c.p.p., il reato più grave è tributario e il suo luogo di consumazione non è determinabile secondo l’art. 8 c.p.p., deve applicarsi il criterio speciale dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, senza ricorrere ai criteri suppletivi del codice di rito. Il luogo di accertamento è quello in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini; nel caso concreto, Modena.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, c.p.p.

    L’esistenza di un criterio legale di determinazione della competenza per territorio (appunto l’art. 18, comma 1, cit.) pur se dettato per il reato tributario e non per il reato comune, va obbligatoriamente applicato quando la comparazione tra le fattispecie incriminatrici (realizzata ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.) abbia condotto alla individuazione del ‘reato più grave’ in una delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.

    Nel caso di connessione, quando la comparazione prevista dall’art. 16 individua come più grave un reato tributario, la determinazione della competenza deve rispettare il criterio territoriale speciale previsto per quel reato.

  • art. 8 c.p.p.

    Ma trattandosi di reato tributario soccorre – senza necessità di adoperare criteri suppletivi previsti nel codice di rito – la regola speciale di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    L’art. 8 c.p.p. costituisce il criterio ordinario per determinare la competenza territoriale; per i delitti tributari, se tale criterio non consente di individuare il giudice competente, opera la regola speciale dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Le autorità in conflitto sono concordi sia nella considerazione della connessione teleologica che in riferimento alla individuazione del reato più grave, rappresentato dalla previsione incriminatrice di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

    Nel procedimento esaminato, il reato previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato individuato, senza contestazione tra i giudici in conflitto, come il reato più grave ai fini della determinazione della competenza.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Ma trattandosi di reato tributario soccorre – senza necessità di adoperare criteri suppletivi previsti nel codice di rito – la regola speciale di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    Quando non è possibile determinare secondo l’art. 8 c.p.p. la competenza territoriale per un delitto tributario individuato come più grave nell’ambito di reati connessi, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, senza ricorso ai criteri suppletivi ordinari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a reati connessi, se la comparazione ex art. 16, comma 1, c.p.p. individua come più grave un delitto tributario, la competenza territoriale va determinata applicando la disciplina speciale del d.lgs. n. 74 del 2000, anche se il criterio è dettato per il reato tributario e non per gli altri reati connessi.
  • Quando per un delitto tributario non è possibile individuare il luogo di consumazione secondo l’art. 8 c.p.p., l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 impone di attribuire la competenza al giudice del luogo di accertamento, senza ricorrere ai criteri suppletivi previsti dal codice di rito.
  • Ai fini dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, il luogo di accertamento del reato coincide con la località in cui la polizia giudiziaria ha effettuato per prima le indagini.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseCompetenzaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.