Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2417 del 2023.

Giustizia amministrativa202403992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda di risarcimento per la perdita di un contributo regionale destinato alla realizzazione di una struttura turistica extralberghiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto un unico motivo di error in iudicando, sostenendo che il TAR avesse erroneamente respinto la domanda risarcitoria. Il contributo regionale, pari a euro 380.850,00 e corrispondente al 50% dell'investimento, era stato concesso per la realizzazione di una struttura turistica extralberghiera. L'appellante ha sostenuto di avere già avviato la progettazione e acquisito il suolo, confidando nel conseguimento del beneficio, e che la rinuncia al contributo fosse stata determinata esclusivamente dal ritardo del Comune nel rilascio del permesso di costruire. In appello ha inoltre prospettato danni relativi ai costi di progettazione, agli oneri concessori e di urbanizzazione e al mancato guadagno derivante dalla mancata realizzazione del progetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la modifica della domanda risarcitoria proposta in appello nella parte relativa a costi di progettazione, oneri concessori e di urbanizzazione e mancato guadagno, trattandosi di domande risarcitorie diverse da quella proposta in primo grado, in violazione del divieto di domande nuove in appello. Quanto alla domanda originaria relativa alla perdita del contributo di euro 380.850,00, il Collegio ha ritenuto non provato il danno: l'appellante non aveva chiarito se il contributo fosse a fondo perduto oppure dovesse essere restituito a condizioni agevolate, né aveva dimostrato, secondo tale alternativa, le somme effettivamente impiegate o i maggiori costi sostenuti per reperire sul mercato le risorse necessarie. Il giudice ha richiamato il principio di vicinanza della prova, precisando che l'attività istruttoria officiosa è complementare e non può sostituire l'onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa. È stato inoltre ritenuto non provato il nesso causale tra il ritardo comunale e la perdita del contributo: dopo l'ordinanza cautelare il Comune aveva acquisito i pareri necessari e richiesto integrazioni documentali, che la ditta aveva prodotto solo dopo alcuni mesi e a seguito di sollecitazione. Considerate anche le proroghe regionali sino al 30 aprile 2009, l'adempimento tempestivo delle richieste avrebbe potuto consentire il rilascio del permesso prima della rinuncia al finanziamento. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    Le censure devono essere formulate nel termine decadenziale per la proposizione del ricorso e delimitano il thema decidendum del giudizio.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere proposto entro il termine decadenziale previsto, con conseguente preclusione delle censure tardive.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    In appello non possono essere introdotte domande nuove; la domanda risarcitoria non può essere modificata mediante la richiesta di danni diversi da quelli dedotti in primo grado.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    A differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, comma 1, c.p.a. si ricava una correlazione - tipica del processo amministrativo - tra onere della prova e disponibilità della prova stessa; ... l’attività istruttoria che può svolgere il giudice amministrativo ha carattere complementare ed integrativo, mai invece sostitutivo della parte rimasta colpevolmente inerte.

    L'onere della prova è modulato secondo la disponibilità e la vicinanza della prova; tuttavia la parte deve allegare in modo sufficientemente preciso i fatti da dimostrare e l'istruttoria officiosa non supplisce all'inerzia probatoria.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria richiede la prova del danno-conseguenza e del nesso causale tra il pregiudizio e l'attività amministrativa, oltre agli ulteriori presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello è inammissibile la modifica della domanda risarcitoria mediante l'introduzione di voci di danno diverse da quelle dedotte in primo grado; il divieto di domande nuove opera anche quando la nuova prospettazione sia collegata ai medesimi fatti storici.
  • La perdita di un contributo pubblico è risarcibile solo se il beneficiario dimostra la natura effettivamente perduta del beneficio e il concreto pregiudizio patrimoniale subito; quando non sia chiarito se il contributo sia a fondo perduto o rimborsabile a condizioni agevolate, non è provato il danno risarcibile.
  • Nel processo amministrativo l'onere della prova è conformato al principio di vicinanza e disponibilità della prova, ma la parte deve comunque allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi della domanda; i poteri istruttori del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva dell'inerzia della parte.
  • La responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per la perdita di un finanziamento presuppone la prova del nesso causale diretto tra la condotta amministrativa e la perdita del beneficio; il nesso è escluso o non dimostrato quando il mancato perfezionamento dell'iniziativa dipenda anche dalla tardiva produzione, da parte del beneficiario, della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.