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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09728/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la pena detentiva irrogata. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, in particolare la semidetenzione o la libertà controllata. La Corte di cassazione rileva che la domanda di sostituzione era stata formulata in appello in modo generico e che i giudici di merito avevano motivato il diniego facendo riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 c.p. La questione sollevata attiene a un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, resta un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Poiché la Corte di appello aveva spiegato in modo congruo il diniego richiamando gli elementi negativi ex art. 133 c.p. e la richiesta difensiva era stata formulata in termini generici, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La valutazione sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    Gli elementi negativi di cui a questa norma possono essere utilizzati dal giudice di merito per giustificare il rigetto della richiesta di sostituzione della pena.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche introdotte non mutano il carattere fattuale dell'apprezzamento sulle condizioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, che resta non sindacabile in cassazione nei limiti indicati.

Massime di principio

  • La valutazione sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità, il diniego della sostituzione della pena è censurabile solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica.
  • Una richiesta di sostituzione della pena formulata in modo generico può essere legittimamente respinta dal giudice di merito.
  • Il richiamo agli elementi negativi desumibili dall'art. 133 c.p. è sufficiente a sorreggere il diniego della sostituzione della pena, se la motivazione è congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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