Cassazione Civile, Ordinanza n. 37283/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stato rigettato il ricorso dell'agente della riscossione e la Corte lo aveva condannato alle spese in favore della controparte, ma nel dispositivo dell'ordinanza non era stata riportata la formula di distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante espressa istanza. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la dizione di distrazione delle spese a suo favore. La controparte non ha svolto difese nel procedimento. La questione decisa riguarda il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e la possibilità di correggere il dispositivo con il procedimento di correzione degli errori materiali anche per provvedimenti della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integri un errore emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche per le ordinanze della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente inserendo, dopo la formula sugli accessori di legge, la frase: "da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Panigo Guerra (già Fabrizio Panigo)". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
disciplina il contraddittorio camerale nel quale è stata trattata la richiesta di correzione.
è il rimedio processuale per la correzione degli errori materiali.
regola il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto applicabile al caso di omessa distrazione delle spese.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
è richiamato come norma coerente con la correzione, perché contempla la distrazione delle spese in favore del difensore che dimostri di aver soddisfatto il credito, e conferma che la richiesta di distrazione non è domanda autonoma.
rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del difensore non integra un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma; se il giudice omette di provvedervi, il dispositivo può essere integrato mediante correzione.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione del provvedimento è funzionale a garantire rapidità, ragionevole durata del processo e immediata formazione di un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
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