Cassazione Civile, Ordinanza n. 04685/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto ex art. 13 della legge n. 257 del 1992. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo applicabile la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per asserita riferibilità a una fattispecie diversa, a causa di errori nell'indicazione del datore di lavoro e del periodo lavorativo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la decadenza non sarebbe applicabile alle controversie sulla maggiorazione contributiva per amianto, trattandosi di beneficio contributivo e non di domanda di prestazione pensionistica in senso stretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli errori materiali relativi a datore di lavoro e periodo di lavoro non incidevano sul contenuto decisorio, essendo la questione effettivamente decisa solo quella della decadenza. Ha respinto anche il secondo motivo affermando che la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché tali domande rientrano nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici e incidono sulla consistenza dell'anzianità contributiva utile al diritto e alla misura della pensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, legge n. 257 del 1992
il beneficio amianto è un beneficio contributivo che opera sulla contribuzione ed è strumentale ai fini pensionistici, ma ha autonoma individualità rispetto al diritto al trattamento pensionistico
art. 47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438
la decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, perché rientranti nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
richiamo presente nel testo del motivo, ma la Corte decide sulla disciplina di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si estende alle domande giudiziali che, pur non coincidenti con la richiesta di pagamento o ricalcolo della pensione, incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura, inclusa la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
- Il beneficio contributivo per amianto, pur essendo strumentale alla pensione, costituisce un diritto dotato di autonomia rispetto alla prestazione pensionistica finale, perché opera sul montante contributivo sulla base di presupposti propri.
- L'errore materiale nella sentenza impugnata su elementi accessori della fattispecie non determina nullità quando non incide sulla reale ratio decidendi e non altera la sostanza del decisum.
- Ai fini della decorrenza di decadenze in materia previdenziale, rileva la qualificazione sostanziale della domanda: se essa incide sull'anzianità utile o sulla misura del trattamento pensionistico, può ricadere nell'ambito delle controversie in materia di trattamenti pensionistici.
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