Cassazione Penale, Ordinanza n. 26372/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, in sede di applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena già inflitta a due imputati condannati per rapina aggravata e lesioni. Uno dei ricorrenti deduceva che il giudice di appello avrebbe dovuto comunque verificare d'ufficio la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; l'altro lamentava che la sentenza di appello fosse una mera motivazione per relationem rispetto alla decisione di primo grado. La Cassazione osserva però che, nel patteggiamento in appello, gli appellanti avevano rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale, sicché la cognizione del giudice restava limitata ai motivi non rinunciati e non poteva estendersi ad aspetti ormai non devoluti, con preclusione che opera anche in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, per effetto della rinuncia ai motivi di appello nel rito ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di legittimità non potesse sindacare questioni concernenti l'affermazione di responsabilità o l'omessa verifica delle cause di non punibilità, poiché tali profili non erano più devoluti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta che, una volta rinunciati i motivi di impugnazione e concordata la pena, la cognizione del giudice si limiti ai profili non rinunciati, con motivazione essenziale soprattutto sulla pena.
La dedotta omissione della verifica delle cause di non punibilità è ritenuta non sindacabile nel caso concreto, perché i relativi profili erano stati già sottratti alla devoluzione per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità.
In caso di inammissibilità, impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di gravame determina una preclusione processuale sui profili di responsabilità ormai non devoluti, precludendo al giudice ogni esame ulteriore su tali questioni.
- In presenza di rinuncia ai motivi di appello, il giudice d'appello è tenuto a motivare essenzialmente sul trattamento sanzionatorio concordato, non già su questioni attinenti all'accertamento del fatto o alle cause di non punibilità.
- La preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di impugnazione si riflette anche sul giudizio di legittimità, che non può riaprire questioni definitivamente non devolute.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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