Cassazione Civile, Ordinanza n. 01969/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente intimato e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 recuperando maggiori imposte dirette, assumendo che il contribuente avesse percepito utili extracontabili. La pretesa derivava dalla partecipazione del contribuente in una società a ristretta base sociale, la quale era a sua volta socia di un'altra società definita "cartiera". La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittimo l'uso di una doppia presunzione: secondo il giudice regionale, prima l'Erario avrebbe dovuto dimostrare la percezione degli utili occulti da parte della società intermedia e poi la successiva trasmissione al socio persona fisica. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2727 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di applicare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio anche quando la partecipazione del contribuente era mediata da un'altra società a ristretta base partecipativa.
Norme richiamate
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è esclusa dalla mera struttura partecipativa a catena quando ricorrano società a ristretta base sociale; non si tratta di una doppia presunzione vietata, ma dell'espansione di una presunzione unica lungo la catena societaria.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di evitare trattamenti elusivi o irragionevoli derivanti dallo schermo societario nella redistribuzione degli utili occulti.
art. 53 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della capacità contributiva che giustifica la presunzione di distribuzione degli utili occulti in presenza di compagini sociali ristrette.
Raccomandazione UE 2012/772
È richiamata per rafforzare l'idea che gli Stati debbano intervenire contro costruzioni di puro artificio o serie artificiose di costruzioni poste in essere essenzialmente per eludere l'imposizione.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera anche quando la partecipazione del socio è mediata da un'altra società, se anche quest'ultima presenta una compagine ristretta.
- Non vi è duplicazione di presunzioni quando l'unica presunzione di distribuzione dell'utile occulto si estende lungo più livelli societari: la presunzione resta unica quanto al fatto-base, ma produce effetti su più passaggi della catena partecipativa.
- Nelle società a ristretta base sociale, la mancata contabilizzazione di utili extracontabili consente di presumere, salvo prova contraria, la loro distribuzione ai soci o ai soggetti che si collocano nella catena partecipativa rilevante.
- Il contribuente può superare la presunzione fornendo prova contraria specifica; in mancanza, la pretesa impositiva fondata sulla ristretta base sociale e sugli utili occultati è legittima.
- La disciplina tributaria può valorizzare la sostanza economica del rapporto societario, senza arrestarsi allo schermo della personalità giuridica, quando ciò sia necessario a evitare fenomeni elusivi e a salvaguardare la capacità contributiva.
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