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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28492/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una società aveva stipulato con un cliente un contratto di consulenza tecnica di supporto alla difesa nel giudizio promosso per recuperare le somme investite in azioni della Banca Popolare di Vicenza. Il compenso era stato pattuito in parte come acconto fisso già versato e in parte come percentuale sulle somme recuperate. Ottenuta in primo grado una condanna favorevole al cliente per Euro 48.041,70, la società aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la percentuale ancora dovuta. Il cliente aveva proposto opposizione; il Tribunale aveva sospeso sia l'efficacia esecutiva del decreto sia il giudizio di opposizione per pregiudizialità necessaria, in attesa dell'esito dell'appello nel giudizio tra il cliente e la banca. La società ha allora proposto regolamento di competenza, deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c. perché la sospensione necessaria non era consentita, mancando i presupposti della pregiudizialità in senso tecnico. Il difensore della parte intimata ha depositato memoria aderendo al ricorso, mentre l'altro intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato. Ha quindi affermato che, in tale situazione, il giudice può eventualmente disporre la sospensione solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ove ritenga di non poter dare rilievo all'autorità della sentenza di primo grado, ma non è tenuto alla sospensione necessaria. L'ordinanza impugnata è stata cassata e le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio, con regolazione delle spese demandata al merito.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è ammessa solo nei casi in cui la legge la preveda espressamente o quando la decisione sulla causa pregiudicante debba intervenire con sentenza passata in giudicato; non è applicabile quando la causa pregiudicante sia stata già decisa con sentenza non definitiva passata in giudicato.

  • art. 337 c.p.c.

    Quando esiste un rapporto di pregiudizialità e la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non passata in giudicato, l'eventuale sospensione della causa pregiudicata può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi di questa norma.

  • art. 282 c.p.c.

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente efficace e modifica la posizione delle parti rispetto allo stato originario della lite, giustificando l'autorità della decisione anche prima del giudicato.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità non può essere disposta quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza di primo grado non passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni di legge che impongano l'attesa del giudicato.
  • In presenza di una sentenza di primo grado sulla questione pregiudicante, il giudice del processo dipendente può al più valutare una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., non potendo applicare automaticamente l'art. 295 c.p.c.
  • L'autorità della sentenza di primo grado e la sua provvisoria esecutività incidono sul rapporto processuale, sicché la mera pendenza dell'appello non giustifica di per sé la sospensione necessaria del giudizio dipendente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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