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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21426/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, decidendo per la seconda volta in sede di rinvio, aveva dichiarato non doversi procedere per alcune condotte di cessione di stupefacente ascritte al ricorrente e consumate nel 2005, ritenendole già coperte da giudicato in forza di una precedente sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, poi riformata in appello e divenuta irrevocabile. Per le ulteriori condotte ex art. 73 d.P.R. 309/1990 aveva invece rideterminato la pena. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel medesimo vizio motivazionale già censurato in precedenza dalla Cassazione, negando l'integrale operatività del bis in idem sulla base di una sola conversazione isolata e asseritamente "normale". In sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle conversazioni intercettate, sostenendo che non vi fossero basi per distinguere tra fatti già giudicati e fatti ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero in modo sostanzialmente identico quelle già prospettate in appello, mirando a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte di appello era congrua e non manifestamente illogica, poiché aveva riconosciuto il bis in idem solo in parte, limitatamente alle cessioni di stupefacente a un determinato soggetto nel 2005, mentre per il periodo precedente risultavano conversazioni dell'ottobre-novembre 2003 dalle quali si desumevano accordi sintomatici di cessioni successive e non coperte dal giudicato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata per le ulteriori condotte di cessione di stupefacente oggetto di rideterminazione della pena

  • bis in idem

    può operare solo in relazione alle condotte già definitivamente giudicate; nel caso concreto è stato riconosciuto solo in modo parziale

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il ricorso si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate dal giudice di merito.
  • La motivazione di merito non è censurabile in cassazione se è congrua, fondata su risultanze oggettive e non presenta manifesta illogicità.
  • Il principio del ne bis in idem può operare anche solo parzialmente, limitatamente alle condotte già coperte da giudicato, senza precludere il giudizio su fatti ulteriori temporalmente o materialmente distinti.
  • La mancata offerta, da parte della difesa, di un'interpretazione alternativa delle conversazioni o degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito rende più difficile scalfire la tenuta logica della motivazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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