Cassazione Penale, Sentenza n. 21878/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cesarulo impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la sua istanza di dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale in relazione a sentenze di condanna del 29/11/2024 e del 13/01/2025. Il motivo centrale del ricorso era che l'ordine di esecuzione fosse illegittimo perché la richiesta di revoca della sospensione condizionale (pena di 1 anno derivante dalla sentenza n. 865/2022) non era stata depositata contestualmente alla data indicata nell'atto: l'ordine era stato emesso il 18/11/2025 mentre il deposito materiale in cancelleria risultava avvenuto il 19/11/2025. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 666 comma 1 c.p.p. e richiamava la giurisprudenza (Cass. n.19824/2022) che, a suo avviso, richiederebbe la presentazione contestuale al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini dell'immediata eseguibilità della pena rispetto a benefici già cessati per avveramento della condizione risolutiva, è necessario che la richiesta di revoca sia contenuta nel corpo dell'atto del pubblico ministero (costituendone parte essenziale), ma non è richiesta la contemporaneità temporale tra l'emissione dell'ordine di esecuzione e il deposito materiale della richiesta presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. Il ritardo nel deposito, pur obbligatoriamente da evitare e potenzialmente sanzionabile sul piano disciplinare, non comporta nullità o inefficacia processuale dell'ordine. La Corte ha inoltre ricordato che, in caso di avveramento della condizione risolutiva, l'eseguibilità può operare ope legis e la dichiarazione del giudice dell'esecuzione ha valore ricognitivo. Poiché nel caso di specie la richiesta era inclusa nell'atto e il giudice dell'esecuzione ha comunque disposto la revoca, la presunta irregolarità non ha inciso sulla misura della pena; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma richiede che sia il giudice dell'esecuzione a dichiarare la revoca del beneficio su richiesta del pubblico ministero. La Corte interpreta che sia sufficiente che la richiesta sia contenuta nell'atto del PM (parte essenziale dell'ordine di esecuzione); la simultaneità materiale del deposito non è condizione di efficacia dell'ordine
Attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di porre in esecuzione la pena; la Corte afferma che il PM possa e debba porre immediatamente in esecuzione la pena quando la condizione risolutiva si è avverata, contestualmente chiedendo al giudice dell'esecuzione la dichiarazione ricognitiva di revoca
art. 666 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base di censura. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata: l'articolo non impone che il deposito materiale della richiesta coincida con la data dell'atto emesso dal PM
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata a fondamento della possibilità di irrogare il contributo alla Cassa delle ammende salvo che non si ritenga che il ricorso sia stato proposto senza colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in assenza di elementi contrari
Massime di principio
- Il pubblico ministero può emettere ordine di esecuzione anche per pene coperte da benefici la cui condizione risolutiva si è verificata; è sufficiente che la richiesta di revoca sia contenuta nell'atto del PM
- Non è necessaria la contemporaneità materiale tra data indicata nell'ordine di esecuzione e il deposito fisico della richiesta in cancelleria: il requisito essenziale è che la richiesta faccia parte integrante dell'atto del PM
- La mancata tempestiva materializzazione del deposito può avere rilevanza disciplinare per il PM, ma non determina automaticamente nullità o inefficacia processuale dell'ordine di esecuzione
- Quando la condizione risolutiva del beneficio si è avverata, la pena può diventare eseguibile ope legis e la pronuncia del giudice dell'esecuzione ha valore ricognitivo; ciò riduce il rilievo di contestazioni formali sul timing del deposito
- Chi subisce un ordine di esecuzione con simile profilo di temporalità può valutare, per tutelare interessi concreti (es. risarcitori), azioni processuali mirate a provare pregiudizi specifici; però la giurisprudenza di legittimità è orientata a respingere impugnazioni basate unicamente su ritardi materiali nel deposito quando la richiesta era comunque contenuta nell'atto
- Per evitare rischi pratici, è opportuno che il pubblico ministero inserisca chiaramente e integralmente la richiesta di revoca nell'atto e provveda al deposito in cancelleria nel più breve tempo possibile; le difese possono conservare prove di dates e ricevute per ogni eventuale contestazione
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