Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per tre violazioni dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. La fattispecie concreta, come ricostruita dai giudici di merito, riguardava un'attività professionale presso la quale la Guardia di Finanza aveva svolto una verifica fiscale, rinvenendo documentazione extra-contabile, elementi da cui emergevano ricavi superiori a quelli tardivamente dichiarati, prassi di pagamenti "in nero" ai dipendenti e mancata emissione di fatture su incassi attestati da documenti informali; lo stesso imputato avrebbe ammesso di avere percepito somme non contabilizzate. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna sarebbe stata fondata su ammissioni relative a pagamenti "in nero", non contestati nel capo di imputazione, mentre l'accusa riguardava solo la presentazione tardiva delle dichiarazioni e l'evasione di imposte; ha inoltre lamentato che, per sostenere la responsabilità, la Procura avrebbe dovuto modificare il capo di imputazione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, consistente nel pagamento del debito tributario entro un anno: ha contestato la mancata motivazione sulla mancata contestazione del mancato pagamento delle imposte, la genericità delle imposte asseritamente evase, l'incidenza di tale genericità sulla pena e l'assenza di una valutazione sulla concreta possibilità per l'imputato di adempiere al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché la Corte di appello aveva fondato la responsabilità sulla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi nei termini, accertata tramite verifica fiscale e documentazione extra-contabile, e perché i riferimenti ai pagamenti "in nero" non erano necessari ai fini della configurabilità del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000; la doglianza sulla mancata modifica dell'imputazione non era quindi decisiva e, in ogni caso, non poteva essere introdotta in appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la questione della mancata motivazione sulla possibilità di pagare il debito tributario non era stata dedotta in appello e non era rilevabile d'ufficio; inoltre, le censure non si confrontavano con la statuizione della Corte territoriale che aveva fissato in un anno il termine per il pagamento del debito tributario, quale condizione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato è configurato dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto; gli ulteriori elementi relativi a pagamenti in nero o a documentazione extra-contabile possono costituire riscontri istruttori, ma non sono necessari a integrare la violazione dell'obbligo dichiarativo contestato.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
I più reati sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione ai fini del trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del debito tributario, con fissazione di un termine annuale per l'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur evocando violazioni di legge o difetti motivazionali, non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e risulti quindi aspecifica.
- Per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi la responsabilità può essere fondata sulla mancata presentazione nei termini, accertata attraverso la verifica fiscale e ulteriori elementi documentali; non è necessario che l'imputazione menzioni o provi specificamente pagamenti "in nero" se tali elementi non costituiscono il nucleo tipico del fatto contestato.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione non proposta in appello e non rilevabile d'ufficio, perché essa resta coperta dal principio del tantum devolutum quantum appellatum.
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento del debito tributario, la doglianza sulla mancata valutazione della concreta capacità di adempiere è inammissibile se non sia stata previamente devoluta al giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
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