Cassazione Civile, Ordinanza n. 21232/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto finanziario)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti da una società finanziaria nei confronti di una società in accomandita semplice e di più persone fisiche per il pagamento di cambiali scontate e rimaste insolute e protestate. Gli opponenti hanno contestato che le cambiali si inserissero in un più ampio rapporto di conto corrente e hanno dedotto che, attraverso tale rapporto, le operazioni di sconto erano state gravate da interessi ultralegali asseritamente indebiti; hanno quindi chiesto la revoca dei decreti e la restituzione delle somme indebitamente percepite. La società finanziaria, costituendosi, ha a sua volta proposto in primo grado una ulteriore domanda di pagamento fondata su altri effetti cambiari. In appello, i debitori hanno sostenuto che tale domanda fosse inammissibile, perché autonoma e basata su titoli diversi da quelli posti a base dei decreti ingiuntivi. La Corte d'appello ha accolto questa tesi. Con il ricorso per cassazione la società finanziaria ha denunciato violazione degli artt. 36 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la propria domanda riconvenzionale era ammissibile come reconventio reconventionis, poiché introdotta per difendersi dalla riconvenzionale di restituzione proposta dagli opponenti e comunque collegata al medesimo rapporto di conto corrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opposto assume sostanzialmente la posizione di attore e non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; tuttavia, se l’opponente introduce una riconvenzionale, l’opposto assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto e può proporre una reconventio reconventionis, nei limiti in cui ciò sia consentito anche all’opponente, cioè in presenza di un collegamento obiettivo tra le domande e senza spostamento di competenza. Nel caso concreto, poiché gli opponenti avevano introdotto nel giudizio il rapporto di conto corrente per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebite, la società finanziaria poteva difendersi proponendo una controdomanda collegata al medesimo rapporto, fondata su ulteriori cambiali che transitavano sullo stesso conto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro della censura; la Corte ha applicato il principio della connessione e della simmetria delle domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa considerazione della domanda; la Corte ha ribadito che le domande nuove sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla struttura del giudizio di opposizione e del diritto di difesa della controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e, in linea di principio, non può ampliare il thema decidendum con domande diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio.
- Se l'opponente introduce una domanda riconvenzionale, l'opposto può proporre una reconventio reconventionis, perché le posizioni processuali diventano simmetriche e il diritto di difesa impone di consentire una risposta adeguata alla nuova domanda.
- L'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione richiede un collegamento obiettivo tra le pretese e l'assenza di uno spostamento di competenza; lo stesso criterio vale, per simmetria, anche per la controdomanda dell'opposto.
- Quando la domanda dell'opponente fonda la lite su un determinato rapporto contrattuale o di conto corrente, la controparte può reagire con domande collegate al medesimo rapporto, anche se basate su titoli ulteriori, purché si mantenga il necessario nesso oggettivo tra le pretese.
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