Cassazione Penale, Ordinanza n. 11734/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi dedotti attengono esclusivamente alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure sono, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, dall'altro, formulate in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a prendere atto della condanna pronunciata in appello.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il reato contestato in sentenza è individuato solo per riferimento alla norma incriminatrice sugli stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e adeguatamente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si presenti generico, cioè privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non idoneo a evidenziare vizi effettivi della decisione.
- Le doglianze relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se formulate in termini assertivi o reiterativi, non sono di per sé sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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