Cassazione Civile, Ordinanza n. 34193/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un regolamento di confine tra due fondi contigui siti nel Comune di Camponogara. Il proprietario di un fondo, indicato in catasto con più mappali, agiva nei confronti dei proprietari del fondo limitrofo per ottenere l'accertamento che il confine fosse quello catastale, la rimozione della recinzione realizzata anni prima da un comune dante causa, il rilascio della striscia di terreno ritenuta occupata e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda valorizzando, oltre alla CTU, alcune clausole dei titoli di acquisto che, secondo quel giudice, confermavano la corrispondenza tra confine reale e confine catastale. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo decisiva la recinzione esistente sul posto e attribuendo alle indicazioni catastali nei titoli e alle clausole contrattuali un significato diverso da quello ritenuto dal primo giudice. Con il ricorso per cassazione il proprietario soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 950 c.c. per aver la corte territoriale dato prevalenza a una situazione di fatto, ossia alla recinzione, anziché ai titoli di proprietà, ai tipi di frazionamento e alla denuncia di cambiamento richiamata nei titoli; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per aver attribuito valore decisivo alla recinzione nonostante la sua asserita inidoneità a provare il confine e per non aver fatto ricorso, in presenza di incertezza, alle mappe catastali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè del contenuto della denuncia di cambiamento catastale del 2006 che avrebbe definito i confini tra i mappali interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello non avesse adeguatamente considerato le indicazioni catastali presenti nei titoli di provenienza come espressione della volontà delle parti e non avesse spiegato il rapporto tra tali elementi e la recinzione ritenuta decisiva. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 950 c.c., il giudice deve esaminare tutti gli elementi di prova disponibili e, solo in mancanza di altri elementi, ricorrere alle mappe catastali. Poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava carente sul confronto tra titoli, elementi catastali e situazione materiale dei luoghi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà procedere a नया esame e provvedere anche sulle spese dell'intero processo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
"Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali"
Nel regolamento di confine il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili; le mappe catastali operano solo in via sussidiaria, quando manchino altri elementi utili alla determinazione del confine.
Il ricorrente lo invoca per censurare l'attribuzione di valore probatorio alla recinzione; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione della norma, perché accoglie il primo motivo fondato sull'art. 950 c.c.
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i primi due motivi.
art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il terzo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, il giudice non può fondare la decisione su un solo elemento materiale dei luoghi se dagli atti emergono indicazioni negoziali e catastali potenzialmente rilevanti; deve invece procedere a una valutazione comparativa di tutti gli elementi istruttori.
- Le indicazioni catastali contenute nei titoli di acquisto, quando siano richiamate come identificative del bene trasferito, non possono essere ignorate senza adeguata spiegazione, poiché integrano il contenuto contrattuale e sono rilevanti per l'individuazione del confine.
- Le mappe catastali hanno funzione residuale nella determinazione del confine e possono essere utilizzate solo in assenza di altri elementi probatori idonei; se esistono titoli, frazionamenti, denunce catastali o altri dati utili, il giudice deve confrontarli con la situazione materiale dei luoghi.
- La motivazione è viziata quando il giudice d'appello dichiari di valorizzare un certo dato probatorio ma poi non dia conto del concreto esame degli altri elementi decisivi che potrebbero condurre a una diversa localizzazione del confine.
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