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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09611/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello deducendo un vizio di motivazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, cioè in relazione alla pena applicata. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno della richiesta, quindi non contiene una specifica critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la necessità di esonero dalla sanzione pecuniaria quando non risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre genericamente un vizio di motivazione senza indicare specifiche ragioni di diritto e puntuali dati di fatto posti a sostegno della censura.
  • La mera doglianza sul trattamento sanzionatorio, se non sviluppata con argomentazioni autosufficienti e specifiche, non consente il sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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