Cassazione Penale, Ordinanza n. 17386/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/10/2024. Dal testo emerge solo che i tre motivi di ricorso contestavano complessivamente e cumulativamente l'affermazione di responsabilità penale, riproducendo censure già prospettate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non instaurassero un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, perché meramente ripetitive, formulate in modo generico e astratto, e ridotte alla prospettazione di ipotesi alternative prive di concretezza e comunque non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato contestato né consente di ricostruire nel dettaglio l'originaria imputazione; emerge soltanto che la sentenza impugnata aveva già affermato la responsabilità dell'imputato e che il ricorso mirava a contestarla in modo non ammissibile.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un effettivo e concreto confronto critico con la decisione impugnata; doglianze meramente assertive, generiche o astratte non consentono il vaglio di legittimità.
- La mera prospettazione di ipotesi alternative, se priva di concretezza e non sorretta da un reale attacco alla ratio decidendi, non è idonea a superare il controllo di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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