Cassazione Penale, Sentenza n. 45459/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, confermando la condanna inflitta in rito abbreviato dal GUP di Foggia, lo aveva ritenuto colpevole dei reati descritti ai capi 1 e 2 (fatti commessi il 3 febbraio 2018). Le censure dedotte denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza sarebbe sprovvista di un adeguato percorso argomentativo e che vi sarebbe stato un errato inquadramento giuridico delle condotte contestate (in particolare, la qualificazione della condotta relativa all'uso di una bottiglia incendiaria). Il ricorso chiedeva, in sostanza, l'annullamento della sentenza per carenze motivazionali e per erronea qualificazione delle fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una richiesta di riesame nel merito e non la deduzione di una violazione formale di specifiche regole inferenziali. La Corte ha valorizzato il compendio probatorio acquisito (accertamenti immediati dei Carabinieri) come coerente e sfavorevole al ricorrente, ha richiamato la consolidata giurisprudenza che qualifica la bottiglia incendiaria (bottiglia molotov) come arma per il suo potenziale offensivo e ha considerato la motivazione d'appello adeguata e saldamente ancorata a quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per imporre al ricorrente, dichiarato inammissibile, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (sanzione pecuniaria processuale in caso di ricorso inammissibile).
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
numerose sentenze della Corte di Cassazione citate nel testo (ex Sez. 1, n. 46566/2017; Sez. 2, n. 9242/2013; Sez. 1, n. 17218/2001; Sez. 3, n. 13926/2011; e altre)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il giudizio di legittimità non ammette il mero riesame del merito quando la censura si limiti a criticare la motivazione senza indicare violazioni di regole inferenziali; inoltre ha richiamato l'orientamento consolidato che lega la motivazione di primo e secondo grado in un unico corpo argomentativo e che qualifica la "bottiglia molotov" come arma in ragione del suo potenziale offensivo.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a denunciare genericamente carenze motivazionali, senza indicare violazioni specifiche delle regole logico-inferenziali, è inammissibile perché configura una richiesta di riesame del merito.
- Quando la Corte d'appello esamina le censure dell'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiama i passaggi fondamentali della decisione di primo grado, le motivazioni dei due gradi di giudizio si considerano saldate e formano un unico corpo motivazionale.
- I risultati di accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dalle forze di polizia hanno rilevanza probatoria significativa e possono essere ritenuti incontroversi se la loro consistenza materiale è chiara.
- La qualificazione di una bottiglia incendiaria piena di carburante e con stoppino come arma è consolidata in giurisprudenza: in presenza di tale oggetto destinato a essere lanciato per provocare incendio/danno, può sussistere il requisito dell'arma per la configurazione di talune fattispecie.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo ipotesi di esonero.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve articolare motivi che mettano in luce violazioni di legge o difetti motivazionali specifici e rilevabili in sede di legittimità, indicando i passaggi argomentativi concreti in cui si sarebbe determinata l'errore.
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