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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18751/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)

La controversia

Nel corso di un giudizio civile, la Corte d'appello di Trento aveva disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. In sede di opposizione, il Presidente della stessa Corte d'appello aveva poi annullato la revoca e accolto l'opposizione del beneficiario, ma aveva compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. La compensazione era motivata richiamando la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi negli anni rilevanti, la questione della natura pertinenziale di un terreno di proprietà dell'istante, la pretesa mancata cooperazione dell'interessato nel consentire le verifiche dell'Ufficio e l'erronea indicazione di limiti reddituali, oltre alla sproporzione tra l'attività processuale svolta e il valore della controversia. Con l'unico motivo di ricorso il soccombente sulle spese censurava la compensazione, sostenendo che le ragioni addotte non integrassero validamente i presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che le ragioni poste a base della compensazione delle spese erano illogiche e incoerenti con l'esito della causa: la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali non incideva sui presupposti del patrocinio, la presunta mancata cooperazione era irrilevante rispetto alla decisione favorevole sull'opposizione, l'errore sul parametro reddituale non poteva fondare una soccombenza reciproca e il riferimento alla sproporzione tra attività difensiva e valore della lite era improprio dopo l'accoglimento integrale della domanda. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale

    la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza con gravità ed eccezionalità analoghe alle ipotesi previste dalla norma; le ragioni devono essere esplicitate e non possono essere generiche, illogiche o erronee

Massime di principio

  • La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. e non sulla base di valutazioni generiche o equitative slegate dalle situazioni tipizzate dalla legge.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere specificamente indicate in motivazione e devono riguardare circostanze concrete della controversia, altrimenti la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
  • La soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo della lite: la parte che ottiene il totale rigetto della domanda avversaria è totalmente vittoriosa, anche se siano state disattese alcune eccezioni processuali o di merito.
  • Non è legittimo giustificare la compensazione delle spese richiamando una pretesa sproporzione tra attività processuale e valore della controversia quando la decisione finale è integralmente favorevole a una parte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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