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Sentenza

Sentenza n. 595/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della disposizione prot. n. 0007897/U del 23.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per la minore -OMISSIS- in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: disposizione del dirigente scolastico che assegnava alla minore 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto della minore, affetta da handicap in condizione di estrema gravità, alla copertura dell'intero orario scolastico mediante insegnante specializzato di sostegno. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la redazione del PEI. La ricorrente ha poi riferito che il PEI era stato rideterminato e che, successivamente all'accoglimento di un distinto ricorso avente ad oggetto il medesimo bene della vita, l'amministrazione aveva assegnato il docente di sostegno per l'intero orario di frequenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione scolastica aveva adempiuto sia redigendo un PEI conforme al numero di ore adeguato alla patologia, sia assegnando l'insegnante di sostegno con rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico. Il soddisfacimento della pretesa sostanziale ha quindi eliminato l'interesse alla decisione di merito sull'impugnazione dell'originaria assegnazione di 18 ore. Le spese sono state compensate, anche per evitare duplicazioni rispetto al successivo giudizio concernente il medesimo bene della vita, nel quale era già intervenuta una pronuncia favorevole.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, come accertato dal giudice.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per il trattamento dei dati personali connesso alla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina speciale per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo inutile una pronuncia sull'originario atto impugnato.
  • In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, la sopravvenuta attribuzione dell'insegnante specializzato per l'intero orario di frequenza, accompagnata dalla rideterminazione del PEI in misura adeguata alla condizione dell'alunno, elimina l'interesse alla decisione di merito sull'assegnazione parziale originaria.
  • Quando il medesimo bene della vita è stato già conseguito in un distinto giudizio, la regolazione delle spese può tenere conto dell'esigenza di evitare indebite duplicazioni tra i procedimenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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