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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07154/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con due motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 62-bis c.p., sostenendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione dell'art. 133 c.p., lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le attenuanti generiche erano state in realtà già riconosciute in appello e poste in equivalenza con le aggravanti contestate, sicché la doglianza era manifestamente infondata; quanto alla pena, ha osservato che la motivazione sul dosaggio sanzionatorio era sufficiente, trattandosi di pena determinata in misura media o prossima al minimo edittale, scelta insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo per individuare il reato contestato nella forma tentata

  • art. 624 c.p.

    richiamato solo per individuare il reato di furto oggetto dell'imputazione

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestato

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestato

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute e bilanciate con le aggravanti, per cui la censura di mancato riconoscimento era infondata

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche che, invece, risultano già concesse dal giudice di merito e valutate in equivalenza con aggravanti.
  • La valutazione sulla quantificazione della pena ex art. 133 c.p. è rimessa al giudice di merito e, se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente approfondita.
  • In sede di legittimità non sono deducibili doglianze che mirano a un diverso apprezzamento discrezionale del trattamento sanzionatorio, salvo difetto di motivazione o manifesta illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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