Cassazione Civile, Ordinanza n. 29208/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2014 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, rideterminando reddito d'impresa, IVA, base imponibile IRAP, interessi e sanzioni. Il ricorso di primo grado era stato dichiarato inammissibile; la CTR aveva confermato. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione delle norme sul processo tributario telematico, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto in modalità analogica e non integralmente telematica. La Corte ha però rilevato d'ufficio un ulteriore vizio preliminare: il giudizio era stato instaurato senza integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società, litisconsorti necessari nel contenzioso su accertamenti unitari riferiti a società di persone e soci, anche in presenza di contestazioni IRAP e, nel contesto dell'atto unico, di IVA fondato su elementi comuni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nella parte in cui esclude che la violazione delle modalità telematiche renda inesistente il ricorso, affermando che si tratta di nullità sanabile e, nel caso concreto, sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio. Tuttavia, rilevata d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio, decida nel merito e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sua violazione, per proposizione del ricorso senza esclusiva modalità telematica e senza passaggio tramite SIGIT, non determina inesistenza dell'atto ma nullità sanabile.
artt. 16, 18, 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla ritualità del ricorso introduttivo nel processo tributario telematico.
La nullità del ricorso è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto mediante la costituzione in giudizio dell'Ufficio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nei giudizi su accertamenti unitari concernenti società di persone e soci è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la sua omissione comporta nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in Cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione del ricorso con modalità non conformi al paradigma telematico previsto dalla legge non determina inesistenza dell'atto, ma nullità sanabile, ove la controparte si sia costituita e l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- La nullità derivante da irregolarità nella forma o nel canale di trasmissione dell'atto processuale può essere sanata per raggiungimento dello scopo, purché dalla sequenza processuale emerga la certezza della paternità e della conoscenza dell'atto.
- Nelle controversie relative ad accertamenti unitari di redditi di società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio anche d'ufficio, pena la nullità dell'intero giudizio.
- La necessità del simultaneus processus non viene meno per il solo fatto che l'accertamento concerna anche IVA o IRAP, quando i diversi tributi siano fondati su elementi comuni e l'assetto accertativo sia inscindibile.
- La mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari comporta la nullità non solo della sentenza di appello ma anche di quella di primo grado, con rinvio al giudice di merito per rinnovazione del contraddittorio e decisione nel merito.
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