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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania n. 38/50/09 del 9 febbraio 2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al consorzio. L’appello era stato spedito per raccomandata il 14 luglio 2008, ma l’Agenzia non aveva depositato l’avviso di ricevimento, né aveva giustificato tale omissione. Con il primo motivo ha sostenuto che la C.T.R., anziché dichiarare inammissibile l’appello, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione. Con il secondo ha denunciato l’omesso esame delle questioni di merito contenute nell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che, in appello, l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, imponga il deposito della prova della spedizione dell’atto, incluso l’avviso di ricevimento quando necessario a dimostrare l’instaurazione del contraddittorio; la sua omissione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio e non sanabile neppure dalla costituzione della controparte. Il primo motivo è infondato: spettava all’Agenzia chiedere, ricorrendone i presupposti, la rimessione in termini per adempiere all’onere di produzione, non ottenere d’ufficio la rinnovazione della notificazione. Anche il secondo motivo è infondato, perché, una volta dichiarato inammissibile l’appello, il giudice non poteva esaminarne il merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il consorzio non ha svolto difese; le spese anticipate restano a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1

    Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 - richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53, comma 2 - prevede che presso la segreteria della commissione tributaria adita deve essere depositato (o trasmesso a mezzo posta) l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss., ovvero la copia del ricorso spedito per posta, in uno alla ricevuta di deposito o spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale; ciò ai fini della dimostrazione dell'effettiva instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 8842 del 2014).

    Nel processo tributario la parte che propone l’impugnazione deve depositare l’originale notificato oppure, se l’atto è stato spedito per posta, la copia dell’atto e la documentazione della spedizione richiesta a dimostrare l’effettiva instaurazione del contraddittorio. La mancata produzione della ricevuta comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 - richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53, comma 2 - prevede che presso la segreteria della commissione tributaria adita deve essere depositato (o trasmesso a mezzo posta) l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss., ovvero la copia del ricorso spedito per posta, in uno alla ricevuta di deposito o spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale; ciò ai fini della dimostrazione dell'effettiva instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 8842 del 2014).

    La regola di deposito dell’art. 22 si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo espresso dell’art. 53, comma 2.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5

    Questa Corte ha ravvisato la ratio di siffatta previsione nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente, è ancorata alla spedizione - piuttosto che alla ricezione - del ricorso da parte del resistente (Cass. n. 7383 del 2011), sottraendosi in tal modo l'adempimento In esame alla regola dl cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, per cui "I termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" (v. Cass. n. 14246 del 2007 e n. 20262 del 2004).

    La decorrenza del termine per la costituzione è collegata alla spedizione del ricorso, non alla sua ricezione. Per questo la prova della spedizione deve essere depositata e non è sufficiente affidarsi alla regola generale secondo cui i termini decorrenti dalla notificazione iniziano quando l’atto è ricevuto.

Massime di principio

  • Chi propone un ricorso o un appello tributario notificato per posta deve rispettare gli oneri documentali previsti per dimostrare la spedizione e l’instaurazione del contraddittorio; l’omissione può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • L’inammissibilità per mancato deposito della prova richiesta è rilevabile d’ufficio e, secondo la decisione, non viene sanata neppure dalla costituzione della controparte.
  • La rinnovazione della notificazione non sostituisce automaticamente l’adempimento degli oneri di deposito: la parte interessata deve attivarsi tempestivamente e chiedere, se ne ricorrono i presupposti, la rimessione in termini.
  • Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per una ragione preliminare, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito.

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