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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43213/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del 19/05/2022 che non ha convalidato il fermo operato il 17/05/2022. I motivi sono due: (1) violazione di legge (art. 391 comma 4 e art. 384 c.p.p.) per aver escluso i presupposti del fermo partendo da una qualificazione ex post del fatto (il GIP ha ritenuto che si trattasse di furto aggravato mentre la polizia giudiziaria aveva qualificato la condotta come ricettazione), violando il principio che in sede di convalida il giudice deve effettuare una valutazione ex ante sulle conoscenze della polizia giudiziaria; (2) vizio di motivazione nella valutazione dell'insussistenza del pericolo di fuga, poiché il PM riteneva che il GIP non avesse considerato elementi concreti (es. mancanza di fissa dimora, precedenti e divieto di dimora) che avrebbero imposto la convalida del fermo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha rilevato che il primo motivo (errore nel fare una valutazione ex post della qualificazione giuridica) è fondato sul piano giuridico ma non idoneo a censurare l'ordinanza nel suo complesso, perché il GIP ha comunque escluso la sussistenza del pericolo di fuga — presupposto necessario per convalidare il fermo anche rispetto alla diversa qualificazione (ricettazione). La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione del pericolo di fuga fosse adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità, pertanto ha confermato l'ordinanza che non aveva convalidato il fermo.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4 c.p.p.

    Nella sentenza viene richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida del fermo, il giudice deve valutare i presupposti sulla base degli elementi di fatto conosciuti dalla polizia giudiziaria al momento del fermo (giudizio ex ante); un giudizio di qualificazione ex post integra una violazione di legge.

  • art. 384 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso quale norma pertinente al procedimento di convalida e alle garanzie procedurali connesse all'arresto/fermo; la Corte non ha rilevato una violazione idonea a rimuovere l'ordinanza impugnata.

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010

    Richiamata come principio che censura la valutazione ex post della qualificazione del fatto in sede di convalida del fermo; conferma il dovere del giudice di basarsi sulle conoscenze della polizia giudiziaria al momento dell'atto.

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021 (dep. 2022)

    Stabilisce che l'apprezzamento del pericolo di fuga è una valutazione prognostica discrezionale, vincolata a elementi concreti di fatto, e che in sede di legittimità è sindacabile solo se carente di sviluppo argomentativo logico e consequenziale; qui tale valutazione è stata ritenuta congrua.

Massime di principio

  • In sede di convalida del fermo il giudice deve compiere un giudizio ex ante, basandosi sugli elementi di cui disponeva la polizia giudiziaria al momento del fermo; una qualificazione giuridica fatta ex post può essere censurata come violazione di legge.
  • L'eventuale errore del giudice nella qualificazione giuridica del fatto non è sempre idoneo a rimuovere la decisione se la stessa contiene un'apprezzabile e logicamente motivata valutazione negativa di altri presupposti necessari (es. assenza del pericolo di fuga).
  • La valutazione del pericolo di fuga è prognostica e discrezionale: è insindacabile in Cassazione se l'ordinanza mostra un percorso argomentativo logico, consequenziale e ancorato a elementi fattuali concreti.
  • La polizia giudiziaria può qualificare provvisoriamente il fatto (es. come ricettazione) sulla base degli elementi disponibili; successivi chiarimenti o confessioni possono modificare la qualificazione, ma questo non rende automaticamente illegittimo il fermo se erano presenti i presupposti all'atto.
  • Elementi che rafforzano la sussistenza del pericolo di fuga (ad es. mancanza di fissa dimora, precedenti specifici, violazioni di misure cautelari) devono essere considerati e motivati dal giudice; se il giudice li valuta e li ritiene insufficienti, tale scelta tematizzata e motivata difficilmente è annullabile in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo una non convalida del fermo in Cassazione è necessario dimostrare non solo un errore di diritto formale ma che la decisione sia priva di logica o motivazione rispetto ai presupposti materiali che legittimano il fermo.

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