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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20874/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza (emessa in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. su richiesta concordata) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa verifica, da parte della Corte territoriale, dell'esistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su concordato, sono ammissibili in Cassazione solo censure riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del Pubblico Ministero e difformità della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.). Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di concordato in appello: la sentenza emessa su concordato limita gli specifici motivi di ricorso in Cassazione alle questioni sulla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni per il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, quando vi è un accordo di concordato, le deduzioni relative a tale articolo si considerano rinunciate e quindi non possono essere dedotte in Cassazione contro sentenze ex art. 599-bis

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Prevede il trattamento 'de plano' di alcuni ricorsi in Cassazione; la Corte ha richiamato questa norma (nella versione modificata dalla legge n. 103/2017) per procedere alla immediata trattazione del ricorso

  • art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, primo periodo c.p.p.

    Stabilisce le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso proposto su motivi non consentiti dopo un concordato

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato, tra l'altro, l'art. 610 c.p.p.; la Corte l'ha richiamata per il criterio di trattazione 'de plano' dei ricorsi in esame

Massime di principio

  • Le sentenze emesse su concordato in appello secondo l'art. 599-bis c.p.p. limitano fortemente i motivi di ricorso in Cassazione: sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Pubblico Ministero e su eventuali difformità della pronuncia rispetto all'accordo
  • Le doglianze relative a questioni che le parti hanno rinunciato espressamente o implicitamente con il concordato (es. mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione
  • Chi intende contestare l'omessa applicazione o la valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non dovrebbe aderire a un concordato ex art. 599-bis, perché tale scelta comporta la rinuncia a dedurre tali motivi in sede di legittimità
  • L'inammissibilità per motivi non consentiti dal regime del concordato comporta rischi concreti per il ricorrente: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo prova di assenza di colpa

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