Cassazione Penale, Sentenza n. 20874/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza (emessa in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. su richiesta concordata) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa verifica, da parte della Corte territoriale, dell'esistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su concordato, sono ammissibili in Cassazione solo censure riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del Pubblico Ministero e difformità della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.). Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il giudizio di concordato in appello: la sentenza emessa su concordato limita gli specifici motivi di ricorso in Cassazione alle questioni sulla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni per il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, quando vi è un accordo di concordato, le deduzioni relative a tale articolo si considerano rinunciate e quindi non possono essere dedotte in Cassazione contro sentenze ex art. 599-bis
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Prevede il trattamento 'de plano' di alcuni ricorsi in Cassazione; la Corte ha richiamato questa norma (nella versione modificata dalla legge n. 103/2017) per procedere alla immediata trattazione del ricorso
art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, primo periodo c.p.p.
Stabilisce le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso proposto su motivi non consentiti dopo un concordato
legge n. 103 del 2017
Ha modificato, tra l'altro, l'art. 610 c.p.p.; la Corte l'ha richiamata per il criterio di trattazione 'de plano' dei ricorsi in esame
Massime di principio
- Le sentenze emesse su concordato in appello secondo l'art. 599-bis c.p.p. limitano fortemente i motivi di ricorso in Cassazione: sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del Pubblico Ministero e su eventuali difformità della pronuncia rispetto all'accordo
- Le doglianze relative a questioni che le parti hanno rinunciato espressamente o implicitamente con il concordato (es. mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione
- Chi intende contestare l'omessa applicazione o la valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non dovrebbe aderire a un concordato ex art. 599-bis, perché tale scelta comporta la rinuncia a dedurre tali motivi in sede di legittimità
- L'inammissibilità per motivi non consentiti dal regime del concordato comporta rischi concreti per il ricorrente: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo prova di assenza di colpa
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