Cassazione Civile, Ordinanza n. 36046/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale e dal ruolo con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a un'impresa edile il pagamento di differenze di premi e sanzioni per il mancato rispetto del minimale contributivo nel settore edilizio. L'ente aveva calcolato la contribuzione dovuta assumendo, per alcuni lavoratori a tempo parziale assunti in eccedenza rispetto al limite previsto dal contratto collettivo applicabile, la retribuzione imponibile corrispondente all'orario normale full time, e non la retribuzione effettivamente erogata. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione della società ritenendo che la violazione del limite contrattuale al ricorso al part-time non producesse nullità dei contratti né consentisse di applicare il minimale contributivo sulla base della retribuzione virtuale piena. Con l'unico motivo di ricorso, l'INAIL ha denunciato violazione dell'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 e dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, sostenendo che la violazione del limite collettivo al part-time non escludeva che i contributi dovessero essere commisurati alla retribuzione imponibile normale prevista per il tempo pieno, e non alla paga effettivamente corrisposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL. Ha ritenuto che, nel settore edile, il minimale contributivo ex art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 impone di assumere come base di calcolo la retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, salvo i casi tassativi di legittima sospensione dell'attività o del sinallagma. La violazione del limite contrattuale al ricorso al part-time non comporta nullità dei contratti né fa venir meno l'applicazione del minimale contributivo; al contrario, in caso di riduzione dell'attività lavorativa permangono la retribuzione, sia pure parziale, e la regola del minimale. La Corte ha inoltre escluso che fosse decisiva la mancanza di efficacia erga omnes del contratto collettivo o la mancata adesione dell'impresa ad associazioni stipulanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
conv. in L. n. 341 del 1995
Per le imprese edili la contribuzione previdenziale e assistenziale va commisurata a una retribuzione non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva; la regola opera salvo tassative ipotesi di sospensione dell'attività o del sinallagma, non anche nelle ipotesi di mera riduzione dell'attività lavorativa.
conv. in L. n. 389 del 1989
Richiamato come disciplina dei minimali contributivi, nel solco del principio per cui la base imponibile previdenziale non può essere inferiore al minimale di legge/contrattuale.
D.lgs. n. 61 del 2000, art. 9
Richiamato dalla Corte territoriale come parametro del minimale orario da rapportare al numero di ore previste dal contratto individuale, ma la Cassazione ritiene decisivo il minimale contributivo proprio dell'edilizia.
D.lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3
Richiamato per escludere la nullità del contratto part-time eccedente il limite collettivo; la Cassazione osserva che la soluzione non dipende dalla nullità del contratto.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175
Richiamato dalla Corte territoriale per negare che il contratto collettivo potesse introdurre norme imperative in materia previdenziale; la Cassazione supera tale argomento.
Cass. S.U. n. 11199 del 2002
Principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva e possibilità di parametrare l'obbligo contributivo a un importo superiore alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Corte cost. n. 342 del 1992
Richiamata per affermare che il parametro dell'obbligazione contributiva è l'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale.
Cass. n. 5233 del 2007
Ha chiarito che il minimale contributivo in edilizia non costituisce autonoma obbligazione retributiva, ma incide sulla misura della retribuzione ai fini del controllo del minimale di contribuzione; opera salvo sospensione dell'attività o del sinallagma.
Cass. n. 15120 del 2019
Ribadisce che il minimale contributivo concerne anche l'orario di lavoro da prendere a parametro.
Cass. n. 442 del 2011
Richiamata come precedente conforme sulla questione del minimale contributivo in edilizia e del part-time.
Cass. n. 11368 del 2020
Richiamata come precedente conforme.
Cass. n. 8795 del 2020
Richiamata come precedente conforme.
Cass. n. 8794 del 2020
Richiamata come precedente conforme.
Cass. Sez. Lavoro n. 20701/2022
Richiamata come ulteriore precedente conforme.
Massime di principio
- Nel settore edile il minimale contributivo impone di assumere, come base di calcolo della contribuzione, la retribuzione corrispondente all'orario normale di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva, salvo le ipotesi tassative di sospensione dell'attività o del sinallagma funzionale del rapporto.
- La disciplina del minimale contributivo opera autonomamente rispetto all'obbligazione retributiva: la base imponibile previdenziale può essere elevata fino al minimale anche se la retribuzione effettivamente corrisposta è inferiore.
- La violazione del limite contrattuale al ricorso al part-time in edilizia non rende necessario passare attraverso una declaratoria di nullità del contratto di lavoro; l'effetto rilevante è, sul piano previdenziale, l'applicazione della retribuzione virtuale piena ai fini contributivi.
- La mancanza di efficacia erga omnes del contratto collettivo o la mancata adesione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti non escludono, nella disciplina speciale dell'edilizia, l'applicazione del minimale contributivo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- Ai fini dell'esclusione del minimale contributivo non basta una riduzione dell'attività lavorativa: occorre una vera sospensione del sinallagma funzionale o una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, altrimenti resta dovuta la contribuzione parametrata all'orario normale.
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