Cassazione Civile, Ordinanza n. 05565/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista e uno dei fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che, nel definire un’opposizione a decreto ingiuntivo della banca per saldi debitori di un conto corrente e di un conto anticipi garantiti da fideiussioni, aveva ritenuto che i rapporti bancari fossero regolati per iscritto in modo completo e che al conto anticipi, qualificato come rapporto accessorio e funzionale al conto corrente, si applicassero le condizioni del conto madre. Con l’unico motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 117 TUB e della delibera CICR 4 marzo 2003, sostenendo che la clausola 6 del contratto di conto corrente contenesse solo condizioni generali e astratte e non anche le regole economiche, in particolare il tasso entro fido; hanno inoltre contestato la validità della documentazione negoziale priva di sottoscrizione della banca. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su un presupposto di fatto smentito dalla sentenza impugnata: la corte d’appello aveva infatti accertato che il contratto del 2002 indicava chiaramente gli interessi debitori e che la sola eventuale indeterminatezza del tasso di mora non incideva sulla ricostruzione dei saldi corretti. La Corte ha inoltre ribadito che il conto anticipi non ha autonomia rispetto al conto corrente di corrispondenza e che, in presenza di un rapporto unitario, è ammissibile un’attenuazione della forma scritta purché nel contratto principale siano indicate le condizioni economiche applicabili al rapporto accessorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso, ritenendo che la censura non colpisse effettivamente la ratio decidendi della sentenza d’appello e si fondasse su una lettura non corrispondente a quella del giudice di merito. È stata confermata l’impostazione per cui il conto anticipi, essendo accessorio al conto corrente, non ha un saldo autonomo e il suo accertamento va ricondotto all’unitario rapporto complessivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
La forma scritta richiesta per i contratti bancari può ritenersi rispettata quando la documentazione negoziale, considerata complessivamente, contenga in modo completo le condizioni del rapporto; nel caso del rapporto accessorio, è sufficiente che le condizioni economiche siano indicate nel contratto principale.
delibera CICR 4 marzo 2003
Richiamata quale parametro sulla disciplina della forma e delle condizioni economiche nei rapporti bancari; la Corte non ne afferma una violazione, reputando invece inammissibile la censura perché non coglie la reale motivazione della sentenza impugnata.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una contestazione non pertinente rispetto alla decisione impugnata e non spiegava la rilevanza della dedotta indeterminatezza del tasso di mora.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando si fonda su un presupposto di fatto diverso da quello accertato nella sentenza impugnata o non si confronta con la sua ratio decidendi.
- Nei rapporti bancari tra conto corrente e conto anticipi, il conto anticipi non ha autonomia giuridica e contabile rispetto al conto corrente di corrispondenza, ma costituisce uno strumento accessorio e funzionale del rapporto unitario.
- Quando il rapporto accessorio è inserito in un’operazione economica unitaria, la forma scritta può risultare soddisfatta se il contratto principale contiene le condizioni economiche applicabili al rapporto secondario.
- La dedotta nullità o indeterminatezza di una clausola è irrilevante se la clausola contestata non incide sulla determinazione del saldo corretto oggetto della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →