Cassazione Penale, Sentenza n. 27773/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo per presunta ingiusta detenzione. La ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 314 e 315 c.p.p., nonché norme CEDU, Costituzione e Carta dei Diritti dell'UE) sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel riconoscere una "colpa grave sinergica" ostativa all'indennizzo sulla base di mera connivenza con soggetti poi condannati, mentre la sentenza penale aveva escluso la responsabilità per fatti di reato a suo carico (la condotta sarebbe stata soltanto di connivenza non punibile). Il ricorso esponeva in 42 pagine plurimi estratti di atti e argomentazioni senza un'ordinata e specifica indicazione dei profili di censure ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per la tecnica argomentativa del "c.d. assemblaggio" (ricorso prolisso, confuso e privo di chiara indicazione dei vizi di legittimità). Sulla sostanza, la Corte ha comunque richiamato i principi applicabili: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia concorso a creare la falsa apparenza di delitto e la colpa grave non richiede necessariamente la sussistenza di reato. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto che la connivenza concreta della ricorrente (tenuta della contabilità, gestione di rilevanti somme, cura degli interessi di familiari consapevole della natura illecita delle attività) fosse idonea a integrare la causa ostativa all'indennizzo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata da dolo o colpa grave; la Corte interpreta la colpa grave come valutabile ex ante e non necessariamente coincidente con la configurabilità di reato.
Norme procedurali relative alla domanda di riparazione; richiamata nel contesto del procedimento di riparazione e del ruolo del giudice della riparazione.
Individua i motivi di ricorso in cassazione: la Corte sottolinea l'obbligo di inquadramento ordinato delle ragioni di censura secondo questa norma; la mancata specificazione rende il ricorso inammissibile.
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede l'enunciazione dei motivi con "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto"; la Corte richiama questo obbligo per censurare la genericità e la frammentarietà del ricorso.
Consente la condanna alle ammende in caso di ricorso infondato o colposamente prolisso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
artt. 5, 6 e 7 CEDU
Diritti invocati (libertà personale, giusto processo, responsabilità penale): la Corte registra il richiamo ma rileva che i rinvii sovranazionali, se non collegati concretamente al caso, non suppliscono alla carenza di specificità del ricorso.
art. 111 e 117 Cost.
Rinvii costituzionali sul giusto processo e sul rispetto del diritto dell'Unione: evocati dalla ricorrente, la Suprema Corte chiede comunque una connessione fattuale e giuridica precisa per essere valutati nel ricorso.
artt. 1, 48 e 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Richiami a diritti fondamentali europei non sviluppati concretamente nella censura non sono ritenuti utili a superare l'inammissibilità per genericità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere conciso, ordinato e indicare specificamente i vizi di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; l'uso della tecnica dell'"assemblaggio" (riproduzione massiva di atti senza selezione e senza sintesi) può determinare l'inammissibilità.
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia concorso a creare la falsa apparenza del reato; non è necessario che la stessa condotta integri un reato accertato in sede penale.
- La "connivenza" può essere causa ostativa all'indennizzo quando dimostra: a) omissione di doveri sociali che impedivano gravi danni; b) tolleranza di attività criminose che si era in grado di impedire; c) concretamente ha rafforzato la volontà criminale degli autori, sebbene il connivente non perseguisse tale fine.
- I richiami generici a norme sovranazionali (CEDU, Carta UE) senza un'esposizione puntuale del nesso con i fatti processuali non sono efficaci a superare difetti formali del ricorso.
- Ricorrere comporta anche il rischio di sanzioni (spese e ammenda): formulare correttamente le doglianze e motivare in modo adeguato è essenziale per evitare condanne economiche per inammissibilità o temerarietà.
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