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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32760/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni immobili (tra cui il Castello di Tor Crescenza) gravati da garanzia reale, deducendo che l'importo dovuto all'Erario era interamente coperto dal vincolo cautelare sull'immobile e che, dunque, il creditore assistito da garanzia reale fosse legittimato a ottenere il dissequestro per permettere la prosecuzione della procedura esecutiva civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente, confermando l'orientamento consolidato secondo cui il creditore munito di garanzia reale (pegno o ipoteca) non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo volto alla confisca mentre il processo è pendente. La pronuncia sottolinea che la posizione del creditore garantito è quella del diritto di sequela/soddisfazione nella fase successiva della confisca e non è assimilabile al diritto di proprietà che legittima l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma 3. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 3

    La disposizione disciplina la revoca del sequestro per la mancanza delle condizioni di applicabilità previste dal comma 1; il presupposto riguarda il sequestro impeditivo e legittima il "soggetto interessato" (tipicamente il proprietario) a chiedere la revoca; non si estende al creditore assistito da garanzia reale nel caso di sequestro finalizzato alla confisca.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000

    Sono le fattispecie di reato contestate (delitti tributari) che hanno giustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

  • artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen.

    Regolano il riesame e l'appello contro le misure cautelari; indicano i soggetti specificamente legittimati a impugnare (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione), escludendo il creditore garantito dalla legittimazione all'impugnazione dell'ordinanza di sequestro durante il giudizio penale.

  • art. 240-bis cod. pen. e art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Prevedono il contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento nella fase di cognizione sulla confisca; tuttavia tale partecipazione non anticipa la tutela dei diritti dei terzi prima che la sentenza di confisca sia definitiva.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme sulle motivazioni di ricorso per cassazione (quali la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento): la Corte ha ritenuto infondate le censure sollevate e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • Il creditore munito di garanzia reale (pegno o ipoteca) non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca durante la pendenza del processo penale: la sua posizione è tutela in sede di soddisfazione successiva alla confisca (diritto di sequela), non diritto alla restituzione immediata.
  • La revoca ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce al sequestro impeditivo e al "soggetto interessato" nella accezione del titolare della proprietà o del diritto che esclude la pretesa ablatoria dello Stato; non può essere estesa ai creditori garantiti nel caso di sequestro per confisca.
  • Nei casi di beni gravati da garanzia reale è opportuno distinguere la via processuale: il creditore garantito per preservare i propri interessi deve valorizzare gli strumenti in sede civile e la vigilanza nella fase di confisca (partecipazione al giudizio di cognizione quando ammessa), non l'istanza di revoca del sequestro penale.
  • Quando si teme una dilazione temporale dannosa, il creditore garantito dovrebbe valutare misure alternative (es. intervento nel giudizio di cognizione, iniziative nella procedura esecutiva civile, istanze per la conservazione/valorizzazione del bene) poiché la richiesta di dissequestro in sede penale è generalmente improcedibile.
  • Prima di proporre impugnazioni penali avverso ordinanze di sequestro è fondamentale verificare la legittimazione soggettiva prevista dalle norme processuali (artt. 321, 322, 322-bis) e la giurisprudenza consolidata per evitare inammissibilità e condanna alle spese.

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