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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08975/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La condanna per dichiarazione infedele pronunciata in appello è rimasta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dalla Corte di appello alla pena di due anni di reclusione per il reato di dichiarazione infedele, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo il difetto di prova degli elementi costitutivi del reato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rilievo della prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti né critiche puntuali alla motivazione d'appello; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo puntuale l'utilizzabilità e univocità degli accertamenti, il superamento delle soglie di punibilità e la sussistenza del dolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione infedele, nel caso indicata al 30 settembre 2014, data comunque non idonea a fondare la prescrizione alla data della sentenza impugnata; inoltre, il successivo decorso del tempo non rileva quando il ricorso sia inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 74 del 2000

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte richiama la consumazione del reato alla data di presentazione della dichiarazione infedele e ribadisce la rilevanza del superamento delle soglie di punibilità e del dolo sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 161 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; non ricavabile con certezza.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01

    Viene richiamato il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata non rileva ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia puntuale e immune da specifici travisamenti dedotti con precisione.
  • La deduzione di violazioni di legge deve essere specifica e non può introdurre per la prima volta in cassazione questioni non devolute in appello, se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Nel reato di dichiarazione infedele, la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione; la verifica della prescrizione va quindi ancorata a tale momento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il maturare del tempo successivo alla sentenza impugnata non è rilevante ai fini della prescrizione.
  • La manifesta infondatezza o l'inammissibilità dei motivi legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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